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Assistenza legale al dipendente se non c’è conflitto di interessi

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con Ordinanza n. 25035 del 11.9.2025, conferma che “in relazione all’art. 20 del D.P.R. n. 335 del 1990 – concernente l’assunzione a carico dell’azienda o dell’amministrazione dello Stato ad ordinamento autonomo delle spese legali per la difesa dei dipendenti in relazione a procedimento penale per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio – presupposto del diritto del dipendente al rimborso, previsto nell’ultimo comma, è l’assenza di un conflitto di interessi con l’amministrazione, da accertarsi sulla base di una valutazione complessiva del provvedimento giudiziario conclusivo del giudizio che ha coinvolto il dipendente, al fine di stabilire se con esso sia stato escluso ogni profilo di responsabilità.” (Cass Sez. L, Sentenza n. 23904 del 19/11/2007).