Assunzione mutui solo se non ci sono altre risorse alternative
Come noto, non è tanto la capacità di indebitamento "legale" di cui art. 204 Tuel quanto l’effettiva capacità finanziaria dell’ente a determinare la possibilità di contrarre mutui. Tra le ulteriori condizioni poste dal legislatore per poter configurare come legittimo il ricorso all’indebitamento, possono altresì menzionarsi le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 118/2011 e, in particolare, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2), punto 3.17, laddove è espressamente specificato che le scelte dell’ente con riguardo all’indebitamento devono essere attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell’anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo e all’eventuale presenza di risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell’ente. Inoltre, è ribadita la necessità di valutare il ricorso a forme flessibili di indebitamento, per garantire la corrispondenza con i relativi fabbisogni di spesa di investimento e, nel contempo, tra gli altri obiettivi, un andamento sostenibile dell’indebitamento stesso, sia in termini di indebitamento netto annuale, sia di ammontare complessivo del debito in ammortamento, sempre nella garanzia della integrale copertura finanziaria degli interventi programmati e realizzati.
Oltre al rispetto delle disposizioni puntuali che regolano lo specifico istituto, l’Ente interessato, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa in ordine all’adozione delle scelte gestionali, deve tenere in adeguata considerazione i principi generali che regolano la materia. Tra tali principi, merita menzione il principio di prudenza, quale elemento fondamentale del processo formativo delle valutazioni da compiere nell’ambito della gestione. Dunque, a prescindere dal rispetto del limite di indebitamento stabilito dall’art. 204 del Tuel, e degli altri vincoli di finanza pubblica posti dalla normativa vigente, le future politiche di investimento di un Ente richiedono una valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria e debitoria dello stesso, che tenga conto della sostenibilità dell’indebitamento, e quindi della capacità di far fronte ai relativi oneri finanziari con risorse di carattere ricorrente, sia nell’attualità sia in un’ottica prospettica, nonché degli effetti sull’irrigidimento della spesa, in funzione della garanzia del conseguimento e del mantenimento dell’equilibrio di bilancio e in funzione del trend di riduzione dell’indebitamento e degli impegni eventualmente assunti dall’amministrazione a tal proposito.