Attenuazione blocco trasferimenti agli enti locali in caso di inadempimenti
La Legge di bilancio 2026 prevede una parziale e temporanea attenuazione della sanzione relativa al blocco dei tarsferimenti erariali in caso di inadempimento. In particolare:
689. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:
a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
Gli inadempimenti considerati nella parziale deroga riguardano:
− in caso di mancata presentazione da parte dell’ente, nei termini previsti dalla legge, dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).
Al riguardo, l’articolo 161 del TUEL (relativo alle certificazioni finanziarie e all’invio di dati contabili) prevede, al comma 4, che decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.
− in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
Ai sensi del citato art. 5 del D.Lgs. n. 126 del 2010, il compito di predisporre la metodologia per la determinazione dei fabbisogni è assegnato alla SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. (dal 1° gennaio 2024 incorporata in SOGEI, ai sensi dell’articolo 18-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, che ne ha disposto la fusione per incorporazione), con la collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL. Spetta alla SOSE-SOGEI anche il compito di provvedere al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard. A tal fine, la Sose s.p.a. può predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli enti sono tenuti a restituire per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno (art. 5, comma 1, lettera c) dell’art. 5 del D.Lgs. n. 216/2010).
L’attenuazione del blocco dei trasferimenti erariali è disposta al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l’ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all’abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali.
A tal fine, la sospensione del blocco dei trasferimenti si applica soltanto con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:
a) quote del Fondo di solidarietà comunale, previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, art. 1, della legge n. 232 del 2016, espressamente destinate alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al potenziamento dei servizi di rilevanza sociale (asili nido, servizi sociali, trasporto scolastico studenti con disabilità) e collegate al raggiungimento di obiettivi di servizio annuali, indicati dalle norme medesime, che richiedono pertanto l’effettuazione di spese corrispondenti. Tali quote del Fondo di solidarietà sono confluite, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, di cui all’articolo 1, comma 496, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024);
b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti, comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.