Occorre istituire un nuovo servizio a domanda individuale per attestazione inutilizzabilità veicoli fuori uso in fermo
La legge 26 gennaio 2026 n. 14 “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo” (in vigore dal 20 febbraio 2026) comporta nuovi adempimenti per il Comune.
Come emerge dal portale di Comuni che hanno affrontato la questione, la Legge 14/2026 consente la demolizione e cancellazione dal PRA di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo, a condizione che venga presentata l'attestazione di inutilizzabilità. Questo documento, rilasciato dalla Polizia Locale o enti competenti, certifica che il mezzo è fuori uso, sbloccando la rottamazione.
Di fatto, il fermo amministrativo non è più un ostacolo per la radiazione per demolizione, purché il veicolo sia "fuori uso". L’attestazione di inutilizzabilità è documento necessario per la cancellazione PRA e dell'ANV (Archivio nazionale veicoli), che deve accompagnare la pratica.
IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DIVENTA UN SERVIZIO A DOMANDA INDIVIDUALE, A PAGAMENTO, emesso dalla Polizia Locale o dall'ente proprietario della strada.
Se il mezzo non viene reclamato o è abbandonato, l'ente proprietario può provvedere a rimozione, demolizione e cancellazione con l'attestazione, previa comunicazione al proprietario.
Il proprietario che rottama un veicolo con fermo tramite questa procedura non ha accesso a incentivi per l'acquisto di nuovi mezzi. La norma non si applica per la radiazione per esportazione definitiva all'estero, che resta bloccata dal fermo.
QUESTIONE DI RILIEVO
La legge impone di istituire un servizio a domanda individuale, ma ormai il termine per approvare il bilancio di previsione 2026-2028 e relative tariffe è scaduto.
È possibile istituire la tariffa anche se il bilancio è già approvato, in quanto il caso rientra nella fattispecie del nuovo servizio a domanda individuale introdotto da una norma sopravvenuta rispetto all’approvazione del bilancio di previsione. L’ente può istituire nuove tariffe in corso d’esercizio quando il servizio non era prevedibile al momento dell’approvazione del bilancio; l’obbligo o la facoltà di istituirlo deriva da norma entrata in vigore successivamente; il servizio è a domanda individuale e finanziato tramite tariffa.
La competenza a istituire il nuovo servizio e del Consiglio comunale, che definisce anche i criteri per le tariffe ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera f) TUEL. La Giunta, sulla base dell’indirizzo consiliare definirà con proprio separato atto le tariffe del servizio a domanda individuale, motivando gli importi sulla base dei costi medi del procedimento.
Il corrispettivo richiesto per il rilascio dell’attestazione ha natura di entrata extratributaria derivante da attività istituzionale svolta dall’ente nell’esercizio di pubbliche funzioni ed è pertanto fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/1972.