Attestazione di rispetto vincoli di finanza pubblica 2019
Pur in epoca, quale quella attuale, successiva alle stringenti regole del patto di stabilità, prima, e del pareggio sui saldi, poi, occorre presentare unitamente al rendiconto 2019 attestazione sui vincoli di finanza pubblica, come dai commi 821 e seguenti art. 1 Legge 145/2018.
Gli enti locali (tranne Le Unioni) si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Come si fa a dimostrare di aver raggiunto l’obiettivo di finanza pubblica 2019? Quale risultato deve l’ente locale fornire in positivo, visto che ci sono almeno tre obiettivi di competenza da raggiungere: Risultato di Competenza (W1); Equilibrio di bilancio (W2); Equilibrio complessivo (W3)?
Fornisce chiara risposta il verbale Arconet del giorno 11 dicembre 2019: La Commissione riprende l’esame del quesito, presentato da diversi comuni, riguardante il rispetto degli equilibri ai sensi dell'art. 1 comma 820 e 821 L.145/2018, per il quale gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un "risultato di competenza dell'esercizio non negativo", alla luce del decreto del ministero dell'economia e finanze del 1.08.2019, che ha modificato il prospetto degli equilibri allegato 10 del D.Lgs 118/2011. In particolare, gli enti chiedono quale dei seguenti saldi considerati nel rendiconto della gestione deve essere considerato ai fini dell'art. 1 comma 820 e 821 L.145/2018:
• W1 RISULTATO DI COMPETENZA
• W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO
• W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO.
I rappresentanti ANCI osservano che l’Equilibro complessivo comprende anche operazioni non rientranti in bilancio che incidono direttamente sul risultato di amministrazione e che dipendono da da fatti non dominabili dall’ente. Ritengono inoltre necessario, per chiarezza, indicare agli enti un solo saldo da rispettare.
Il rappresntante UPI ritiene che l’Equilibrio di bilancio, tra i tre saldi individuati dal prospetto degli equilibri di bilancio, è quello più rappresentativo dell’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.
I rappresentanti delle Regioni concordano con le osservazioni di ANCI e UPI, segnalando tuttavia l’importanza dell’Equilibrio complessivo per determinare gli effetti complessivi della gestione sul risultato di amministrazione e per rappresentare contabilmente il raccordo tra il risultato di competenza e il risultato di amministrazione.
Anche i rappresentanti del Ministero dell’Interno e dei dottori commercialisti concordano con i rappresentanti della Commissione che si sono già espressi.
Pertanto la Commissione condivide la seguente risposta al quesito: "In merito al quesito posto, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si rappresenta che, il Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.
Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio"(W2) che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio".
Quindi per dimostrare di aver centrato l’obiettivo di finanza pubblica 2019 non sarà sufficiente riportare un valore positivo nel risultato di competenza (W1), ma sarà necessario aver conseguito un valore positivo anche sull’equilibrio di bilancio (W2) che modifica (tendenzialmente lo "peggiora") il risultato di competenza di due elementi, gli accantonamenti di competenza e le somme vincolate accertate ma non impegnate