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Attività amministrativa enti locali: rinvio differenziato per procedimenti ed istanze

Il Decreto Cura Italia ha previsto, all'art. 103, una sospensione generalizzata dei termini di procedimenti amministrativi per il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile. In particolare, si prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020, salvo diversi termini stabili dai provvedimenti di urgenza presi dal Governo in precedenza (art. 103 c. 1 e 3).
Stessa sospensione vale per i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3 del decreto 165/2001, pendenti nel medesimo periodo.
I certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano invece la loro validità fino al 15 giugno 2020, mentre sono sospesi fino al 30 giugno l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili, anche non a destinazione abitativa (art. 103 c. 5 e 6).
I documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, conservano la loro validità ad ogni effetto di legge fino al 31 agosto 2020.
La sospensione dei termini non si applica però ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. Da segnalare, in tema di appalti, la disposizione di cui all'art. 91 che reca disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici. In particolare, per quest'ultima si modifica il comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 specificando che l'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice.
Termini differenti sono invece stabiliti per gli enti nell'esercizio dell'attività impositiva: l'art. 67 sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, genericamente intesi, quindi anche per i comuni. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e i termini per le risposte dovute a seguito di presentazione di documentazione integrativa (art. 67 c. 1 e 2).
Prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione i termini di Sono, altresì sospese, sempre dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, di risposta alle istanze formulate ai sensi dell'accesso civico documentale e generalizzato (art. 67 c. 3). 
Per quanto riguarda i versamenti, l'art. 68 sospende i termini di versamento in scadenza dal 8 marzo al 31 maggio, relativi ad entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali ed anche accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I versamenti sospesi vanno effettuati entro il mese successivo al termine della sospensione, in unica soluzione. 
Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.
Qui di seguito, si riporta il testo degli articoli in commento, annotati con i riferimenti normativi citati.