← Indietro

Attività socio assistenziali in appalto: niente più esenzione IVA per le cooperative sociali

Le cooperative sociali, seppur ONLUS di diritto, non possono più optare per applicare il regime di esenzione o imponibilità IVA per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai numeri da 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma del d.P.R. n. 633 del 1972, rese direttamente sia in forza di convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27-ter). Le prestazioni (nel caso di specie servizi di formazione e convitto verso migranti per i quali i Comuni corrispondono, mensilmente, alla Cooperativa un importo predeterminato a titolo di retta procapite onnicomprensiva per ogni giornata di presenza effettiva nel centro di accoglienza), sono da assoggettare ad IVA al 5%
Il comma 962 dell'articolo unico della legge n. 208 del 2015 ha infatti disposto la soppressione dell’articolo 1, comma 331, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che tra l’altro, prevedeva la possibilità per le cooperative sociali di optare, in quanto ONLUS "di diritto" ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per l’applicazione del regime fiscale da esse ritenuto più favorevole (esenzione o imponibilità con l’aliquota del 4 per cento). 
L'Agenzia fa presente, comunque, che le prestazioni di carattere socio-assistenziale rese dall’istante e fatturate con aliquota IVA del 5 per cento agli enti che le finanziano, garantiscono il diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del DPR 633 del 1972, assolta a monte sugli acquisti di beni e servizi necessari all’espletamento delle medesime prestazioni. Inoltre, l’articolo 10, comma 1, n. 27-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972, è stato modificato dall’articolo 89, comma 7, lettera b) del D.Lgs. 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore), in base al quale la parola "ONLUS" è sostituita dalle seguenti: "di enti del Terzo settore di natura non commerciale" (tra i quali non sono ricomprese le cooperative sociali). Tale modifica sarà applicabile, secondo quanto previsto dall’articolo 104, comma 2, dello stesso D.lgs. n. 117 del  2017, a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10 del medesimo Decreto Legislativo e, comunque, non prima del periodo d’imposta successivo di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. A partire dalla medesima data sarà abrogato, tra l’altro, l’articolo 10 del D.Lgs n. 460 del 1997.