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Aumento CCNL 23.02.206 e limiti di spesa c. 557

In riferimento ai limiti spesa di personale enti locali, art. 1 commi 557 e 557 quater Legge 296/2006, occorre verificare sempre la spesa da detrarre dal calcolo per il comma 557, compreso gli "eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi".

Come noto, l'art. 1, comma 557, della L. 296/2006 impone agli enti locali il contenimento e il controllo della spesa di personale. Il successivo comma 557-quater della stessa L. 296/2006 ha poi fissato il parametro del valore medio del triennio 2011-2013 come limite di riferimento. Nel sistema applicativo della norma, la spesa di personale da confrontare con tale tetto è considerata al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, ma con esclusione delle componenti che il legislatore ha espressamente sterilizzato, tra cui gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali.

La detrazione di cui comma 557 riguarda anche gli oneri del rinnovo contrattuale nazionale 2022-2024, di cui CCNL del 23 febbraio 2026, per la quota incrementale derivante dal rinnovo. Occorre una ricostruzione analitica della maggiore spesa, distinguendo ciò che dipende dal CCNL da ciò che deriva invece da assunzioni, progressioni, riorganizzazioni, salario accessorio non imposto dal rinnovo o altre scelte dell'ente.

La locuzione "oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi" va letta in senso sostanziale e non meramente contabile, intendendosi non solo gli arretrati una tantum corrisposti nell'anno di sottoscrizione del nuovo contratto, ma più in generale gli incrementi di costo riconducibili al rinnovo di un contratto relativo ad annualità precedenti rispetto all'anno di stipula.

Nell’applicazione del comma 557, la consolidata lettura normativa considera escluse le componenti derivanti dai rinnovi contrattuali: la formula “eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi” va intesa come neutralizzazione degli incrementi causati da CCNL intervenuti dopo il triennio-base, anche se il contratto disciplina periodi anteriori. Quindi, per il 2026, i maggiori oneri a regime derivanti dal CCNL Funzioni locali sottoscritto il 23 febbraio 2026 possono essere sottratti dal numeratore del calcolo ex comma 557/557-quater, nella misura in cui siano effettivamente riconducibili agli incrementi economici obbligatori previsti dal CCNL.

Per oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi non si intendono solo gli arretrati una tantum corrisposti nell'anno di sottoscrizione del nuovo contratto, ma più in generale gli incrementi di costo riconducibili al rinnovo di un contratto relativo ad annualità precedenti rispetto all'anno di stipula. Nel caso del CCNL Funzioni locali firmato il 23 febbraio 2026, il rinnovo riguarda un periodo contrattuale anteriore e produce arretrati riferiti agli anni precedenti; incrementi retributivi consolidati che dispiegano effetti anche nel 2026 e negli esercizi successivi; riflessi su oneri contributivi, IRAP e ulteriori istituti collegati, nella misura in cui siano causalmente dipendenti dal rinnovo.