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Aumento costo dei materiali opere pubbliche

Il DL 44/2023, convertito in Legge 74/2023, all’art. 18 comma 4 bis reca modificazioni al comma 375 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 volte ad estendere l’ambito degli interventi che possono accedere alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.

La norma dispone:

Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023»;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori»

Come rileva il Servizio studi del Senato, il comma 4-bis art. 18 reca modifiche all’art. 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

I commi da 369 a 379 dell’art. 1 della legge di bilancio 2023 recano disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione, anche al fine di assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC. In particolare, il comma 369 ha incrementato la dotazione del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall'art. 26, comma 7, del D.L. 50/2022) di 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Il comma 375 elenca, secondo un ordine di priorità, gli interventi finanziati con risorse statali o europee che possono accedere al Fondo per l'avvio di opere indifferibili.

Con il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023 sono state assegnate definitivamente le risorse relative al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili relative al 2022. Con riferimento al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili per il 2023, il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 ha approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Con il decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 154 del 2023, sono stati approvati gli allegati 1 e 2 contenenti rispettivamente l’elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e l’elenco degli interventi ricompresi in altri ambiti (PNC e Commissari straordinari) i cui dati sono stati validati dalle Amministrazioni statali istanti e per i quali si procede all’assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili 2023 (procedura ordinaria primo semestre).

In particolare, alla lettera a), con una integrazione alla lettera b-bis) del citato comma 375, viene previsto che gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR (che la citata lettera b-bis, introdotta dall’art. 8-bis, comma 4, del D.L. 13/2023, convertito dalla L. n. 41/2023, include tra quelli che possono accedere alle risorse del Fondo) possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023.

La lettera b) inserisce, dopo la lettera d) del citato comma 375, la lettera d-bis) con la quale si aggiungono, nell’ordine di priorità previsto dal medesimo comma, limitatamente al secondo semestre:

- gli interventi beneficiari della preassegnazione per l’anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nell’anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;

- nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l’assegnazione definitiva delle risorse del Fondo.

La lettera in esame dispone, inoltre, che:

- detti interventi possono accedere, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al Fondo limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso;

- possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla misura M1C3-Investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori.

L’investimento 2.1 della misura M1C3 (Attrattività dei borghi) del PNRR prevede 1.010 milioni di euro complessivi, sotto forma di prestiti.

Gli interventi si attueranno attraverso il “Piano Nazionale Borghi”, un programma riguardante 250 Borghi, di sostegno allo sviluppo economico/sociale delle zone svantaggiate basato, per quanto qui interessa, sulla rigenerazione culturale dei piccoli centri.

In particolare, saranno attivati interventi volti al recupero del patrimonio storico e alla creazione di piccoli servizi culturali. Inoltre, sarà favorita la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi storici) e visite guidate. Infine, sempre per quanto qui interessa, saranno introdotti sostegni finanziari per le attività culturali e creative. La selezione dei borghi sarà effettuata sulla base di: a) criteri territoriali, economici e sociali (indicatori statistici); b) capacità del progetto di incidere sull'attrattiva turistica e di aumentare la partecipazione culturale.

Gli indicatori statistici considerati sono: entità demografica (comuni con popolazione inferiore a 5.000 ab.) e relativa tendenza; flussi turistici, visitatori di musei; consistenza dell'offerta turistica (alberghi e altre strutture ricettive, B&B, camere, alloggi in affitto); tendenza demografica del comune; grado di partecipazione culturale della popolazione; consistenza delle imprese culturali, creative e turistiche (con e senza scopo di lucro) e del relativo personale.

Un primo traguardo, al 30 giugno 2022, relativo all’assegnazione delle risorse ai comuni, da parte del Ministero della cultura, è stato raggiunto con l’emanazione dei seguenti provvedimenti: DM 112 del 18 marzo 2022, DM 160 del 13 aprile 2022 e DM 453 del 7 giugno 2022 (qui il relativo comunicato del MIC).

Vi è poi un obiettivo, al 30 giugno 2025, che prevede 1.300 interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici ultimati e 1.800 imprese sostenute per progetti nei piccoli borghi storici. Il 37% degli interventi deve riguardare le regioni meno avanzate.