Autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 13620/2025 ha confermato l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale.
In sintesi nel procedimento in esame:
1.La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l'appello proposto da A.A. avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva accertato la legittimità del licenziamento senza preavviso intimato dalla Regione Campania all'appellante con atto del 25 marzo 2022.
2.La Corte distrettuale ha premesso che alla A.A. era stata contestata la condotta tipizzata dall'art. 55 quater lett. a) del D.Lgs. n. 165/2001 perché nell'arco di 5 giorni del mese di maggio 2018 si era assentata dal servizio per 5 ore e 39 minuti a fronte di 50 ore vidimate ed inoltre in quattro occasioni aveva attestato falsamente la presenza di una collega, utilizzandone il badge, mentre in altre due aveva affidato alla stessa la sua carta elettronica affinché effettuasse la falsa registrazione. I fatti erano stati accertati dalla polizia giudiziaria, nella specie la Guardia di Finanza, ed erano stati oggetto di procedimento penale, sfociato nel decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, con il quale era stata fatta applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., sul rilievo che l'offesa fosse di particolare tenuità, tenuto conto delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno, valutate ai sensi dell'art. 133 codice penale.
3.Il giudice d'appello, per quel che in questa sede rileva, ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare e, richiamata giurisprudenza di questa Corte sulla necessità che, ai fini del decorso dei termini, la notizia di infrazione abbia contenuto tale da consentire l'avvio del procedimento con la formulazione di una valida contestazione, ha escluso che il decreto di sequestro probatorio del 3 settembre 2018 e la richiesta di proroga delle indagini preliminari contenessero una specifica descrizione delle condotte addebitabili a ciascuno degli indagati. Ha evidenziato al riguardo che l'Ufficio per i procedimenti disciplinari aveva avuto piena conoscenza dei fatti solo a seguito dell'acquisizione di tutti gli atti contenuti nel fascicolo penale, avvenuta il 9 novembre 2021, e rispetto a detto termine aveva tempestivamente esercitato l'azione disciplinare.
4.La Corte distrettuale ha, poi, ritenuto proporzionata alla gravità dei fatti la sanzione espulsiva e ha rilevato, in premessa, che il decreto di archiviazione emesso dal giudice penale non ha alcuna autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, sicché il giudice civile investito dell'impugnazione può liberamente valutare la condotta e la sua gravità, e ciò anche nell'ipotesi in cui in sede penale l'offesa sia stata ritenuta di particolare tenuità. Ha escluso la dedotta disparità di trattamento rispetto ad altro dipendente al quale era stata irrogata la sanzione conservativa e ha rilevato che in quel caso l'amministrazione aveva desunto la minore gravità della condotta dalla circostanza che non vi era stato accordo fraudolento con altri colleghi di lavoro in merito all'utilizzo del badge. Ha aggiunto che la A.A. nel mese di maggio 2018 era stata in servizio per soli 7 giorni, nei quali aveva ripetutamente posto in essere la condotta illecita, sicché l'oggettiva gravità, valutata unitamente alla reiterazione ed alla piena consapevolezza e volontarietà della condotta medesima, giustificava la sanzione espulsiva in quanto idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e non scriminata dalle condizioni di salute del congiunto, perché dalla documentazione prodotta emergeva che i ricoveri ospedalieri del padre della A.A. risalivano ad un periodo successivo a quello nel quale i fatti si erano verificati.