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Autorità portuali: trattamento IVA dei diritti relativi alle spese di istruttoria e tariffe per l'"accosto"

Nel concedere l'accosto di imbarcazioni presso una banchina, l'Autorità portuale agisce nella veste di pubblica autorità senza alcuna incidenza sulla distorsione di concorrenza, considerata l'esclusività degli stessi enti nella gestione del demanio marittimo-portuale. 
Di conseguenza, sono da escludere da IVA i diritti di segreteria richiesti per la concessione delle autorizzazioni, avendo anche a mente la sentenza n. 156 del 4 aprile 1990 con cui la Corte Costituzionale ha statuito che ai diritti di segreteria - essendo dovuti a fronte di un'attività compiuta dall'ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico - è concordemente attribuita natura di tributi. 
Per le medesime motivazioni, l'Agenzia non riconduce nell'ambito applicativo dell'IVA le tariffe dovute per lo stazionamento previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto n. 115 del 2019 in quanto derivano, in ogni caso, dallo stesso provvedimento autorizzatorio e rappresentano, in sostanza, i canoni versati per fruire dell'attracco in banchina (che erano state, invece, considerate rilevanti dall'Ente).
Sono da assoggettare all'imposta, invece, tutte le prestazioni fornite dall'Autorità agli operatori e funzionali ai lavori di manutenzione, quali l'erogazione di acqua ed energia elettrica, ecc. che vengono rese nell'esercizio di un'attività commerciale, ai sensi dell'articolo 4 del citato d.P.R. n. 633 del 1972.
Lo chiarisce la risposta n. 29/2020 dell'Agenzia delle entrate che si inserisce in un interessante solco che torna a vedere sempre più riconosciuta la natura pubblicistica dell'attività da parte degli enti pubblici, con conseguente esclusione da IVA di tariffe o contributi richiesti (v. anche la risposta n. 22/2020 pubblicata ieri).