Avanzo libero, da applicare con cautela
L’applicazione dell’avanzo disponibile libero da vincoli è prassi costante di questo periodo per la stragrande maggioranza degli enti locali, ma la prudenza ancor più quest’anno è d’obbligo, posta la preventiva necessaria verifica di eventuali squilibri in conto competenza ed anche in conto residui, dove l’andamento negativo degli incassi può pregiudicare la tenuta del residuo stesso, a fronte di passività che viceversa hanno fatto il loro corso.
Aggiungasi, poi, che quest’anno l’andamento della gestione degli enti locali è fortemente condizionato dalle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria Covid, per cui mantenere una significativa quota di avanzo disponibile libero almeno fin al 30 novembre 2020 diventa manovra prudente e saggia.
I principi contabili ricordano che la quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell’approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all’esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E’ pertanto possibile utilizzare l’avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l’estinzione anticipata dei prestiti.
Pertanto, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente.
Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l’avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:
- successivamente all’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente,
- dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio
- risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,
contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere adottate le procedure dell’articolo 193 del TUEL di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali . Pertanto, l’avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell’ambito delle procedure dell’articolo 193 di controllo a salvaguardia degli equilibri.
Resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce