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Avanzo libero, difficoltà di applicazione in spesa corrente

L’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero per finanziare la spesa corrente suscita sempre comprensibili discussioni tra amministratori e uffici finanziari, in particolare a fine anno. Come noto, in base all’art. 175 del TUEL è possibile applicare avanzo di amministrazione libero entro il 30 novembre dell’anno, come pure avanzo destinato investimenti. E’ invece possibile applicare avanzo vincolato e avanzo accantonato entro il 31 dicembre ai sensi del comma 3 art. 175 TUEL.

Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi. A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.

L’applicazione dell’avanzo, in particolare la quota libera, è da sempre una voce di entrata insidiosa, soprattutto perché non è una entrata di competenza bensì un SALDO tra più elementi, di cui uno, i residui attivi, costantemente a rischio. Come pure negativa è la conseguenza dell’applicazione dell’avanzo sulla cassa e sul conto economico. Non per nulla è vietato applicare avanzo libero per gli enti che si trovino in situazione di anticipo di tesoreria ex art. 222 Tuel e di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 Tuel o che comunque la cui proiezione di cassa al 31 dicembre dell’anno non consenta di escludere (perché l’ente è debole sul piano della liquidità) l’utilizzo degli art. 195 e 222 Tuel.

Necessario, poi, è la capire se la volontà dell’amministrazione di applicare avanzo libero a fine novembre abbia senso gestionale, posto che statisticamente emerge che una significativa quota di avanzo libero applicato non è utilizzato entro fine anno. Questo fenomeno non si verifica invece se l’applicazione dell’avanzo libero è necessitato da una spesa imprevista e imprevedibile, laddove l’utilizzo dell’avanzo applicato è certo.

Nemmeno da discutere è la possibilità di applicare avanzo libero in spesa corrente, nel rispetto delle priorità di cui art. 187 comma 2 TUEL, solo per spese NON permanenti. Il problema semmai è capire COSA SIGNIFICA SPESA CORRENTE NON PERMANENTE.

Se da un lato è comprensibile la rigidità dell’ufficio finanziario nel consentire l’applicazione di avanzo libero (nel frattempo deteriorato da residui attivi con ridotte capacità di incasso e rateizzati) in misura ridotta, non sempre è fondato negare la possibilità di applicare l’avanzo libero per spese non permanenti invocando l’assenza di programmazione (sempre importante) e la necessità di applicare avanzo libero solo per spese impreviste e imprevedibili. Eppure la stessa Corte dei Conti per definire la spesa non permanente affianca al concetto, ovvio, di assenza di continuità anche il concetto, meno ovvio, di imprevedibilità.


In tale senso si è espressa la Corte dei Conti Lombardia, con delibera 240/2024, che va comunque letta nell’ottica della norma, ovvero dell’art. 187 comma 2 TUEL:

La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

A fronte del quesito dell’amministrazione: Richiesta di definizione specifica del termine “ spese correnti di carattere non permanente ”». Dopo aver inquadrato il tema nell'ambito delle disposizioni dettate dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'interrogante chiede conferma della propria interpretazione dell'articolo 187, comma 2, lettera d, secondo la quale «può essere considerata una spesa corrente a carattere non permanente una qualsiasi spesa che non genera obbligazioni esigibili oltre 12 mesi dall'impegno». In alternativa, chiede di «definire cosa si intende […] per “spesa a carattere permanente” […] nella fattispecie dell'applicazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione», la Corte evidenzia: il concetto di spesa corrente a carattere non permanente è connesso, come confermato dalla migliore lessicografia, al campo semantico dell'estemporaneità e dell'assenza di continuità temporale, della sporadicità e dell'imprevedibilità, mentre la “permanenza” è riconnessa alla continuità e certezza nel tempo (deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 83/2019/PAR).

Solo il carattere estemporaneo e imprevedibile della spesa, infatti, secondo la scelta legislativa della disposizione in esame, ne ammette la copertura con l'utilizzo di una voce di entrata quale l'avanzo libero (cfr. punto 9.2.7 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

La Sezione lombarda conclude: Ferma la necessità del previo accertamento del risultato di amministrazione con l'approvazione del rendiconto, e la non necessità di destinare prioritariamente l'avanzo libero alla copertura di debiti fuori bilancio, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio o al finanziamento di spese di investimento, costituire spese correnti a carattere non permanente, che possono essere finanziate con l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, secondo l'articolo 187, comma 2, lettera d, del decreto legislativo 18 2000, n. 267, le spese temporanee e provvisorie, estemporanee, imprevedibili e incerte nella durata e anche sotto l'aspetto quantitativo, sempre che l'ente locale non si trova in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, e salva la deroga a quest'ultima condizione prevista per il triennio 2024-2026 dall'articolo 18- bis del decreto-legge 10 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.


Nessun dubbio esiste sul concetto di sporadicità e assenza di continuità temporale. Più delicato è il concetto di IMPREVEDIBILITA’ che non è facilmente inquadrabile, se non in senso contrario. Ovvero non c’è dubbio che è imprevedibile la spesa conseguente un decreto del tribunale che affida ragazzi di minore età al Comune. Ma per altre spese l’imprevedibilità è anche legata alle condizioni con cui una spesa si può realizzare, non tutte determinabili a priori.

La Corte Conti Basilicata nella delibera 35/2022 ravvisa la caratteristica di “non permanenza” della spesa quando questa non è fissa e costante, quando manchi del carattere di continuità e certezza, e sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia ESCLUSA DALLA DISPONIBILITÀ VALUTATIVA DEL COMUNE.

Questa ultima affermazione è forte. Un evento, una manifestazione, un contributo non è una spesa imprevedibile sottratta alla disponibilità valutativa dell’ente.

Se è così allora un Comune che ha disponibilità in avanzo libero sottrae risorse ai cittadini e non dà servizi. Paradossalmente nemmeno può restituirle ai cittadini l'anno seguente riducendo l'imposizione tributaria, perché l'avanzo libero applicato non può finanziare spese permanenti.


Il problema comunque è a monte; bisogna capire perché si forma tanto avanzo. E’ plausibile che gli stanziamenti di spesa in conto competenza non riflettano l'effettivo fabbisogno dell’ente oppure che l'accertamento delle entrate correnti libere sia gestito in modo puntuale anziché sulla proiezione annuale (basta pensare all'IMU, di cui il 50% si accerta a fine anno).

Ma allora il problema si sposta a monte, OCCORRE CAPIRE PERCHÉ SI FORMA TANTO AVANZO LIBERO (è fisiologico se non supera il 5% degli stanziamenti di spesa corrente liberi) e COME FARE PER EVITARLO. L’attenzione allora passa sulla fase della programmazione e della gestione.