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Avanzo libero per le spese relative a "collocamento di minori e madre degli stessi"

La Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo della Lombardia, con Delibera 367/2019 del 10 settembre scorso ha rimesso in capo all'Ente la valutazione finale sulla natura "imprevista" e "a carattere non permanente" delle spese da sostenere per il collocamento in struttura di minori e madre degli stessi.
Qualora le citate spese non si protraggano per più esercizi l'Ente può applicare avanzo di amministrazione libero per il finanziamento delle stesse ai sensi dell'art. 187 comma 2 lett. d) del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267.
E' noto, però, come l'indeterminatezza del periodo in cui una condizione come quella oggetto dell'analisi dei magistrati contabili possa protrarsi, resta il vero problema per i Comuni che non possono sottrarsi al ruolo di competenza in materia di assistenza sociale. Il Comune è individuato quale soggetto che anticipa le spese di mantenimento che dovrà, successivamente, rivalersi sulla famiglia o sui soggetti legalmente individuati a tutela del minore.
Solo nei casi in cui la famiglia versi in uno stato di indigenza tale (definito dal Tribunale) da non poter contribuire al pagamento delle rette della struttura individuata, le spese resteranno a carico del Comune.