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Avanzo per vincoli attribuiti dall'ente solo se relativo a entrate straordinarie riscosse

Il nuovo principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi, modificato dal DM 01.08.2019, nel trattare l’avanzo vincolato presunto derivante da specifica attribuzione dell’ente conferma che "per vincoli formalmente attribuiti dall’ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2 concernente la contabilità finanziaria, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E’ possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell’articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell’anno in corso e nei due anni precedenti l’assenza dell’ equilibrio generale di bilancio)"