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Aziende speciali: natura fiscale e regime IVA dei contributi percepiti

Nella risposta n. 234/2019 l'Agenzia delle entrate si esprime sul trattamento IVA applicabile ai contributi erogati dagli enti pubblici ad una propria Azienda speciale, nonché sulla natura stessa dell'Azienda e sul diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti da parte dell'organismo, essendo finanziato all'80% da contributi pubblici.
Nel caso di specie, i contributi sono trasferiti annualmente dal bilancio in misura diversa e sono finalizzati, da legge regionale, a "un finanziamento annuale a sostegno delle attività istituzionali e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale". 
L'Agenzia delle entrate chiarisce innanzi tutto che, sulla scorta della giurisprudenza, l'Azienda (che si occupa dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio), può qualificarsi come ente commerciale in quanto "...svolge attività che hanno natura commerciale in posizione di terzietà rispetto alla Provincia e alla CCIAA." L'orientamento è consolidato, anche se deve darsi conto della sentenza del Consiglio di stato, n. 1842, depositata il 10 aprile 2015, che - per altra questione - aveva definito l'azienda speciale come ente pubblico non economico per via della mancanza di economicità nella gestione del servizio non garantendo la copertura dei costi ed ottenendo, per questo, un contributo finanziario da parte del comune.
Dal punto di vista dell'IVA sui contributi erogati dagli enti pubblici al proprio organismo strumentale, l'Amministrazione richiama la circolare n. 34/E 2013 che aveva fornito una linea interpretativa per definire l'imponibilità o meno di una erogazione pubblica, giungendo all'esclusione da imposta in quanto, dalla lettura della norma e della delibera di attuazione: "non emergono vantaggi diretti per l’amministrazione erogante né altri elementi fortemente indicativi della presenza di un rapporto contrattuale sinallagmatico, in quanto il finanziamento viene attribuito all’azienda istante per il perseguimento di obiettivi di carattere generale di promozione economica a favore delle imprese operanti nell’ambito della Provincia autonoma di Bolzano (cfr. anche risoluzione n. 61/E dell’11 marzo 2009). Non si ravvisano, altresì, clausole risolutive espresse o di risarcimento del danno da inadempimento." Di conseguenza i contributi possono essere considerati esclusi da IVA, in quanto "non hanno la funzione di corrispettivo per l’attività svolta dal percipiente ma assolvono la funzione di fornire le fonti di finanziamento per poter svolgere i servizi di promozione economica nell’interesse generale delle imprese operanti nel territorio di riferimento".
Quanto alla esercitabilità del diritto alla detrazione, conformemente alla giurisprudenza ed alla prassi dell'Agenzia, questo non è escluso nel caso in cui si beneficino di contributi a fondo perduto, che "non incidono sulla determinazione dell’imposta detraibile né dal lato attivo del soggetto erogante, né da quello passivo del soggetto beneficiario." Il diritto alla detrazione da parte del beneficiario dipende esclusivamente dal regime impositivo delle operazioni attive (operazioni a valle) dal medesimo poste in essere, non assumendo alcuna rilevanza la natura dei mezzi finanziari impiegati per effettuare gli acquisti.
Pertanto, per il soggetto destinatario dei contributi pubblici, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi "finanziati" dai contributi fuori campo IVA, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972, nel senso che la richiesta condizione di inerenza degli acquisti di beni e servizi deve essere verificata in relazione alle operazioni attive realizzate a valle. La detraibilità integrale dell’IVA può essere riconosciuta qualora sussista un "nesso diretto ed immediato" tra i beni e i servizi acquistati e le operazioni attive imponibili - o ad esse assimilate - svolte.