"Bar didattico" escluso da imposte dirette ed IVA
La gestione di un "Bar didattico" da parte di un Istituto superiore professionale è escluso da imposte dirette e da IVA, pur essendo l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande effettuate verso la corresponsione di pagamenti specifici, un'attività intrinsecamente commerciale. Lo chiarisce la Risposta n. 446/2019 dell'Agenzia delle entrate.
Ai fini IRES, l'attività di "Bar Didattico" è svolta con le medesime strutture utilizzate dall'Istituto statale per l'espletamento della propria attività didattica istituzionale e, quindi, senza una specifica organizzazione che possa far presumere lo svolgimento di una attività imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 55 del TUIR. Detto progetto, inoltre, consistendo in una vera e propria esercitazione di laboratorio effettuata durante le ore di lezione, rappresenta - ai fini della imposizione diretta - sostanzialmente una fase dell'attività didattica istituzionale decommercializzata, ai sensi del citato articolo 74, comma 2, lett. a) del TUIR.
Agli effetti dell'IVA, qualora l'ente non commerciale svolga un'attività non riconducibile tra quelle di cui all'articolo 2195 c.c. al fine di accertare il carattere commerciale assume rilevanza la sussistenza di un'organizzazione di impresa ovvero di mezzi e risorse funzionali al raggiungimento di un risultato economico (cfr. risoluzioni n. 286/E dell'11 ottobre 2007 e n. 169/E del 1 luglio 2009).
Nel caso di specie, l'attività di "Bar Didattico" si inserisce in uno specifico progetto formativo e rappresenta elemento di valutazione periodica e finale da parte dei docenti. Detta attività, quindi, rappresenta naturale completamento del percorso di professionalizzazione degli studenti che si inserisce nell'ambito della attività didattico-formativa istituzionalmente svolta dall'Istituto e, quindi, espressione delle finalità pubblicistico-istituzionali dello stesso.
L'attività verrà svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini concorrenziali sul mercato, ma utilizzando i mezzi e le strutture proprie dell'attività istituzionale dell'Istituto, ossia quella di istruzione scolastica, in modo limitato sia rispetto ai tempi di svolgimento, sia rispetto ai prodotti e quantità somministrate e, infine, sia con riferimento ai fruitori (personale della scuola e gli stessi studenti iscritti all' Istituto).
Non sussistendo una specifica organizzazione da parte dell'Istituto per la realizzazione dek "Bar Didattico", l'Agenzia ritiene che l'attività non possa qualificarsi come un'attività imprenditoriale e, conseguentemente, in assenza del presupposto soggettivo di cui al citato articolo 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, non assuma rilevanza ai fini dell'IVA. .