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Baratto amministrativo: applicazione alle entrate extra-tributarie rimessa alle Sezioni unite della Corte dei conti

 Si segnala deliberazione della Corte dei conti Lombardia n. 357/2019/QMIG con la quale la Sezione, data la rilevanza sistematica delle problematiche poste nell’ambito della materia dei contratti pubblici, rimette al Presidente della Corte dei conti la seguente questione di massima, avente carattere di interesse generale per tutte le amministrazioni aggiudicatrici sottoposte al controllo della Corte dei conti, ovvero: "se in sede di esercizio della potestà regolamentare prevista dall’art. 190 d.lgs. n. 50/16 l’ente locale possa prevedere l’applicabilità dell’istituto del c.d. baratto amministrativo per la riduzione e/o estinzione di crediti di natura extra tributaria, connessi all’erogazione di servizi pubblici o di prestazioni a domanda individuale".
Sul tema esiste infatti un contrasto tra le Sezioni regionali. La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha affermato che bisogna "escludere l’applicabilità dell’istituto alle entrate extratributarie, alla luce del chiaro dettato della norma" (C. Conti, sez. reg. contr., Veneto/331/2016/PAR del 21 giugno 2016) che parla di "riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta", mentre la Sezione lombarda (C. Conti, sez. reg. contr., Lombardia/172/2016/PAR del 24 giugno 2016, nonché Lombardia/225/2016/PAR del 6 settembre 2016) ammettere la possibilità di includere nel baratto amministrativo anche le entrate patrimoniali, posta la generale capacità di diritto privato della pubblica amministrazione, fermo restando ulteriori vincoli di natura contabile o amministrativa (es. nel caso di crediti derivanti da appalti pubblici) e la predeterminazione e perimetrazione delle fattispecie e dei beneficiari, in sede di regolamentazione e con predisposizione di appositi bandi.