← Indietro

B&B e affitti brevi: si al check-in da remoto

Con la Sentenza n 10210 del 27 Maggio 2025, il TAR del Lazio (Sezione Prima Ter) ha accolto il ricorso presentato dalla Federazione associazioni ricettività extralberghiera (F.A.R.E), nel quale si chiedeva l’annullamento della Circolare del Ministero dell’Intero del 18 novembre 2024 che imponeva ai gestori di strutture ricettive l’obbligo di identificare gli ospiti de visu.

Nella circolare ministeriale del 18 novembre2024, infatti, veniva ribadito l'obbligo delle strutture ricettive di accertare personalmente l'identità degli ospiti, come previsto dall'articolo 109 del TULPS, considerato il check-in da remoto con key box contrario alla ratio della norma. Dunque, il gestore non doveva occuparsi di fare accedere l’ospite nella struttura, ma aveva l’obbligo di verificare l’identità in presenza degli ospiti.

Il check-in da remoto, secondo il Ministero, è una procedura inidonea a garantire la sicurezza pubblica del territorio.

Il TAR del Lazio ha evidenziato, invece, il conflitto con la riforma dell’articolo 109 operata nel 2011, che aveva eliminato la scheda compilata e/o firmata dall’ospite, dal capofamiglia o dal capo gruppo in caso di strutture extralberghiere, prevedendo solo l’obbligatoria comunicazione al portale Alloggiati web delle questure.