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Bdap, cosa non si trasmette se si opta per il patrimonio semplificato

I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono come noto, beneficiare dell’opzione di cui art. 232 comma 2 Tuel e non presentare in Consiglio comunale per il rendiconto 2019, il conto economico e lo Stato patrimoniale in forma completa.

Tale opzione, che consente di evitare durante l’anno l’adozione della contabilità integrata finanziaria – economico patrimoniale, deve essere chiaramente espressa, ovvero deliberata dal Consiglio comunale, in occasione del rendiconto o con precedente deliberazione consiliare.

Circa l’invio alla BDAP dei documenti contabili e degli allegati al rendiconto 2019, nell’ultima seduta della Commissione Arconet è stato esaminato il quesito su quali siano gli allegati e i documenti contabili del rendiconto 2019 che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che nel 2019 hanno esercitato la facoltà prevista dall’art. 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000 di non tenere la contabilità economico-patrimoniale non sono tenuti ad inviare alla BDAP.

Dopo attento esame del quesito posto, la Commissione Arconet ha condiviso la seguente risposta:

I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che nel 2019, in attuazione dell’art. 232, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, non hanno tenuto la contabilità economico patrimoniale non devono trasmettere alla BDAP i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto 2019:

  1. il conto economico,
  2. l’allegato h) concernente i costi per missione,
  3. i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato.

Richiamo normativo:

Tuel Dlgs 267/2000 e smi art. 232:

1.  Gli enti locali garantiscono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e n. 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2.   Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011