Bilancio consolidato, Accrual avanza
Il bilancio consolidato relativo al periodo amministrativo 2024, che dovrà essere approvato entro il 30 settembre 2025, sarà ancora strutturato secondo le regole del principio All. 4/4 Dlgs 118/2011. Poi entrerà in vigore la riforma Accrual, anche se ad oggi non esiste alcuna norma – a differenza del bilancio di esercizio 2025 – che dispone la fase sperimentale 2025 per il bilancio consolidato.
Come ogni anno da quando è sorto l’obbligo di legge, Delfino & Partners, redigerà il bilancio consolidato per gli enti locali, completo di atti fondamentali, allegati e file gestionale di supporto.
ITAS 12 ha disegnato “timidamente” il bilancio consolidato in versione Accrual, ma non mancano le novità. Nella parte iniziale del principio applicato sono riportate le definizioni di base.
L’Amministrazione capogruppo è l’amministrazione pubblica al vertice del gruppo che ha la responsabilità di predisporre il bilancio consolidato.
Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo consolidato, inteso come un unico soggetto, al termine di un periodo amministrativo.
Il controllo (la partecipazione di controllo) sussiste quando l’amministrazione dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea o in organo equivalente dell’organismo controllato oppure quando per l’amministrazione capogruppo si verificano una o più delle seguenti circostanze:
a) il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, o dell’organo equivalente, dell’organismo controllato, da cui discende il potere di decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività dello stesso;
b) l’obbligo di ripianare i disavanzi/perdite degli organismi controllati nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
c) l’esercizio di un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole.
La partecipazione di rilevanza (o rilevante) sussiste, ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 10, quando l’amministrazione capogruppo dispone direttamente della minoranza dei voti esercitabili nell’assemblea o in organo equivalente dell’organismo oppure quando si configura per l’amministrazione capogruppo il potere di nominare o rimuovere la minoranza dei componenti del consiglio di amministrazione o dell’organo equivalente dell’organismo, da cui discende il potere di partecipare alle decisioni in ordine all’indirizzo, alla pianificazione e alla programmazione dell’attività dello stesso.
Il paragrafo 10 del medesimo ITAS dispone l’amministrazione inserisce nel bilancio consolidato gli organismi controllati e gli organismi con partecipazione di rilevanza ed ha la facoltà di non inserire nel bilancio consolidato i suddetti organismi nel caso in cui il loro bilancio sia irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo consolidato. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto al:
a) totale dell’attivo;
b) patrimonio netto;
c) totale dei proventi e dei ricavi della gestione operativa;
dell’amministrazione capogruppo.
In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. In ogni caso, sono considerate rilevanti le partecipazioni in organismi titolari di affidamento diretto da parte dell’amministrazione che redige il bilancio consolidato.
La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo organismo, sia all’insieme degli organismi ritenuti irrilevanti, al fine di evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente irrilevanti sottragga al bilancio del gruppo consolidato informazioni significative. A tal fine, la sommatoria degli organismi, singolarmente considerati irrilevanti, deve presentare un’incidenza inferiore al 10 per cento per ciascuno dei parametri sopra indicati. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, l’amministrazione capogruppo individua i bilanci degli organismi singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a un’incidenza inferiore al 10 per cento.
L’amministrazione capogruppo individua i bilanci degli organismi singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato.
Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato, l’amministrazione capogruppo ha la facoltà di considerare non irrilevanti i bilanci degli organismi che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate dandone motivazione nella nota integrativa. La percentuale di irrilevanza riferita al totale del valore della produzione o al totale dei proventi e dei ricavi della gestione operativa è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’organismo o al totale dei proventi e dei ricavi della gestione operativa dell’amministrazione capogruppo.
Il controllo congiunto è la situazione in cui l’amministrazione detiene in un organismo una partecipazione di controllo congiuntamente con altre amministrazioni o con altri organismi, tramite accordi o patti vincolanti o disposizioni normative.
Il gruppo consolidato (o insieme di organismi rientranti nell’area di consolidamento) è l’insieme formato dall’amministrazione e dai suoi organismi oggetto di consolidamento.
Il gruppo consolidato intermedio è l’insieme formato da un organismo controllato dall’amministrazione che a sua volta redige un bilancio consolidato.
Gli organismi sono tutti i soggetti di diritto pubblico o di diritto privato con un autonomo sistema contabile, dotati o non dotati di personalità giuridica.
La partecipazione indiretta è una partecipazione detenuta dall’amministrazione per il tramite di propri organismi controllati e/o per il tramite di organismi nei quali detiene una partecipazione di rilevanza.
Stato patrimoniale consolidato Accrual