Bilancio consolidato 2024, le comunicazioni mandare a società ed enti
Gli enti locali devono redigere il bilancio consolidato 2024 ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con l’obiettivo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale e finanziaria del gruppo amministrazione pubblica da consolidare.
I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono deliberare l’opzione di esenzione ai sensi dell’art. 233 bis comma 3 Tuel “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”
Entro il mese di luglio, gli enti locali devono mandare le prescritte comunicazioni a Enti strumentali controllati; Società controllate; Società partecipate (non controllate) che rientrano nel perimetro di consolidamento.
Il principio contabile All. 4/1 dispone le regole per la comunicazione ai componenti del gruppo. Prima dell’avvio dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato l’amministrazione pubblica capogruppo:
a) comunica agli enti, alle aziende e alle società da consolidare, secondo i criteri dello stesso principio, l’avvenuto inserimento nel perimetro di consolidamento;
b) trasmette a ciascuno di tali enti l’elenco degli enti compresi nel consolidato;
c)impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.
Tali direttive riguardano:
1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all’elaborazione del consolidato. I BILANCI DI ESERCIZIO E LA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA SONO TRASMESSI ALLA CAPOGRUPPO ENTRO 10 GIORNI DALL’APPROVAZIONE DEI BILANCI E, IN OGNI CASO, ENTRO IL 20 LUGLIO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento. L’osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l’approvazione del bilancio consolidato. SE ALLE SCADENZE PREVISTE I BILANCI DEI COMPONENTI DEL GRUPPO NON SONO ANCORA STATI APPROVATI, È TRASMESSO IL PRE-CONSUNTIVO O IL BILANCIO PREDISPOSTO AI FINI DELL’APPROVAZIONE.
2)le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:
a.le informazioni necessarie all’elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
b.la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al d.lgs 118/2011.
3)le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica , per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. IN PARTICOLARE, LA CAPOGRUPPO PREDISPONE E TRASMETTE AI PROPRI ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE LINEE GUIDA CONCERNENTI I CRITERI DI VALUTAZIONE DI BILANCIO E LE MODALITÀ DI CONSOLIDAMENTO (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.
Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l’uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del Dlgs 118/2011 e smi.
Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l’uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l’esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.
In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l’anno. In quest’ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.
Delfino & Partners come ogni anno redige per conto degli enti locali il bilancio consolidato composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione sulla gestione, PRODUZIONE DEL FILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO IN FORMATO XBRL PER LA COMUNICAZIONE ALLA BDAP.
Per prenotazioni: info@gruppodelfino.it