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Bilancio consolidato, rettifiche di consolidamento e operazioni infragruppo in Accrual

Il Quadro concettuale e il principio applicato n. 1 Accrual sono molto chiari nel ribadire che la riforma contabile PNRR 1.1.5 si applica non solo alla contabilità generale, ma anche al bilancio consolidato. ITAS 1 evidenzia “Il presente standard disciplina la struttura, il contenuto e le modalità di presentazione dei prospetti che compongono il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche. Nel prosieguo, il termine bilancio di esercizio, salvo che non sia diversamente specificato, è utilizzato anche con riferimento al bilancio consolidato”. Il Quadro concettuale rileva “criteri ed i requisiti per l’individuazione dell’area di consolidamento delle amministrazioni tenute alla redazione del bilancio consolidato sono definiti a livello di standard contabili”.

Il principio contabile Accrual n. 12 e relative linee guida sono interamente dedicate al bilancio consolidato. Dopo aver tracciato i confini della questione e individuato l’area di consolidamento, come già evidenziato in altre nostre NEWS, il principio applicato delinea, sebbene in modo sintetico, le rettifiche di consolidamento e le operazioni infragruppo. In particolare:

Nei casi in cui i criteri di valutazione adottati nell’elaborazione dei bilanci da consolidare non si conformino agli ITAS, l’uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. (Sicuramente la questione appare rilevante, in particolare nei primi anni)

L’amministrazione capogruppo deve farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche e alla loro omogeneizzazione. A tal fine l’amministrazione fornisce le necessarie istruzioni agli organismi inclusi nell’area di consolidamento. La conformità della documentazione trasmessa alla amministrazione capogruppo costituisce una responsabilità dell’organismo da consolidare. Nelle circostanze eccezionali in cui si concluda che la conformità a una disposizione contenuta in un ITAS risulterebbe così fuorviante da essere in conflitto con una rappresentazione veritiera e corretta, si può derogare a tale disposizione e in merito si rinvia a quanto previsto da ITAS 1 - Composizione e schemi del bilancio di esercizio.

Il bilancio consolidato comprende soltanto le operazioni che gli organismi inclusi nell’area di consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo consolidato. Devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo consolidato. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l’equivalenza delle partite reciproche e l’accertamento delle eventuali differenze. Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infragruppo andando ad evidenziare:

a) le operazioni avvenute nell’esercizio all’interno del gruppo consolidato distinguendole per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);

b) le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;

c) la presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili.


Come ogni anno da quando è sorto l’obbligo di legge, anche per l'esercizio 2024 Delfino & Partners redigerà il bilancio consolidato per gli enti locali, completo di atti fondamentali, allegati e file gestionale di supporto.
Vi chiediamo cortesemente una tempestiva prenotazione scrivendo a: info@gruppodelfino.it oppure telefonando 0184. 844303 - 0131-52794