← Indietro

Bilancio tecnico 2026-2028 tiene conto delle ultime novità

Il principio contabile ll. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi evidenzia al paragrafo 9.3.1. il percorso di costruzione del bilancio tecnico, prioritario rispetto al bilancio politico e volto a garantire copertura, con entrate correnti stabili, alle obbligazione giuridicamente già perfezionate con esigibilità successiva (impegni pluriennali), alle obbligazioni necessariamente da assumere derivanti da legge e altri obblighi normativi, contrattuali, convenzionali, oltre chè copertura agli accantonamenti, da revisionare costantemente. L'analisi richiede un approfondimento sugli equilibri finanziari di bilancio che deve andare oltre le classiche suddisioni tra parte corrente, investimenti ed altre parti.

Il principio contabile rileva che il processo di bilancio degli enti locali (piccole differenze per i Comuni di minori dimensioni e le Province) è avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l’invio ai responsabili dei servizi:

- dell’atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall’organo esecutivo con l’assistenza del Segretario comunale e/o del Direttore Generale ove previsto;

- dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.


Il c.d. bilancio tecnico è costituito da:

a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;

b) l’elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l’elenco dei capitoli anche per assessorati;

c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP.

Il responsabile del servizio finanziario predispone il bilancio tecnico e lo trasmette ai responsabili dei servizi dell’ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell’articolo 153, comma 4, del TUEL, anche in assenza degli atti di indirizzo dell’organo esecutivo.

Il bilancio tecnico e la documentazione trasmessa ai responsabili dei servizi sono inviati anche all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto.

Al fine di favorire la predisposizione delle previsioni di bilancio, il responsabile del servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi anche le necessarie informazioni di natura contabile.

Se nel corso dell’elaborazione del bilancio tecnico emergono squilibri di bilancio, il responsabile del servizio finanziario ne dà immediatamente notizia all’organo esecutivo, al Segretario comunale e al Direttore generale ove previsto, con la richiesta di individuare gli interventi da inserire nella nota di aggiornamento al DUP e nel bilancio di previsione per compensare gli squilibri, attraverso maggiori entrate e/o minori spese. A tal fine il responsabile del servizio finanziario segnala i possibili interventi da adottare per riequilibrare il bilancio (ad esempio l’aumento di imposte e tasse, il potenziamento della lotta all’evasione, il miglioramento della riscossione delle entrate, la riduzione di spese non ricorrenti fornendone l’elenco con i relativi stanziamenti).

In assenza di indirizzi dell’organo esecutivo, il responsabile del servizio finanziario predispone in ogni caso il bilancio tecnico in equilibrio, riducendo in primo luogo gli stanziamenti delle spese non ricorrenti non impegnate e, a seguire, delle spese ricorrenti non contrattualizzate non riguardanti le funzioni fondamentali dell’ente.

Gli interventi di riduzione della spesa previsti nel bilancio tecnico sono descritti nella documentazione inviata ai responsabili dei servizi con la richiesta di segnalare le criticità derivanti dai tagli e di proporre ulteriori interventi da sottoporre all’organo esecutivo.


Il bilancio tecnico deve considerare anche le novità normative degli ultimi mesi che hanno interessato la finanza e la contabilità degli enti locali. Approfondiremo l'argomento in un webinar previsto per venerdì 5 settembre prossimo, dalle ore 9 alle ore 12, a cura di Maurizio Delfino.