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Bollo e contratti mercato elettronico: effetti della decadenza triennale del potere di accertamento

In base alle disposizioni del DPR 642/1972, il pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine per le "scritture private" è dovuto anche per gli atti negoziali stipulati tra le pubbliche amministrazioni e le ditte contraenti attraverso il mercato elettronico della CONSIP ancorché nei rapporti con lo Stato, l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte nonostante qualunque patto contrario. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta
L’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento delle violazioni entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e delle sanzioni sono, in solido, tutti coloro che sottoscrivono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti, nonché tutti coloro che fanno uso di un atto documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto. 
Di conseguenza, nel caso affrontato dalla risposta n. 360/2019, l'Agenzia delle entrate conferma che per i contratti stipulati negli esercizi finanziari del 2014 e del 2015, che hanno esaurito i loro effetti giuridici, essendo decorso il termine di decadenza triennale, l’imposta di bollo e relative sanzioni non possono essere più richieste da parte di questa Agenzia ai soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di bollo.
Tuttavia, l'Agenzia ricorda che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 37 del decreto del bollo: "L’intervenuta decadenza non autorizza l’uso degli atti, documenti e registri (…) senza pagamento dell’imposta nella misura dovuta al momento dell’uso".