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Bollo fatture elettroniche: attenzione alla regolarizzazione

La circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 ha fornito numerosi chiarimenti tra cui quelli sull'imposta di bollo applicabile alle stesse.
Come noto, le fatture esenti da IVA sono soggette ad imposta di bollo nella misura di 2 euro, per importi superiori a 77,47 euro. Il bollo sulle fatture elettroniche è assolto in maniera peculiare, attraverso l'indicazione in apposito campo del formato fatturaPA e con il versamento cumulativo e tramite modello F24, su base trimestrale, entro il 20 del mese successivo alla scadenza del trimestre (art. 6 DM 17/6/2014). Il dato è fornito al contribuente sul Portale Fatture e Corrispettivi, secondo i dati trasmessi al SdI, ma va verificato ed integrato con eventuali fatture trasmesse, ove possibile, extra SdI.
L'Agenzia chiarisce che il bollo è dovuto solo per le fatture correttamente trasmesse e non su quelle scartate, ma pone altresì l'accento su due punti importanti:
a) la solidarietà tra le parti e l'individuaizone dell'obbligato in via principale
b) la regolarizzazione delle fatture che non recano l'annotazione.
L'imposta di bollo è solidarmente dovuta dalle parti dell'atto e quindi, per le fatture, da chi la forma e da chi la riceve. Il costo del bollo può essere posto a carico della parte che riceve la fattura (spese escluse ex art. 15 DPR 633/1972), ma l'Agenzia ribadisce che l'obbligato in via principale è chi forma il documento ed è quindi a questi che, anche alla luce delle modalità di versamento sopra descritte, potrà facilmente rivolgersi in caso di irregolarità. Il costo del bollo potrà essere quindi addebitato in fattura, restando diversamente a carico di chi forma l'atto (in quanto tenuto al versamento cumulativo trimestrale).
Occorre però prestare attenzione alle fatture ricevute qualora, pur in presenza di importi esenti o esclusi superiori a 77,47 euro, non vi sia l'indicazione dell'applicazione del bollo.
L'art. 22 del DPR n. 642 del 1972 dispone infatti che: "La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all’Ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore".
La regolarizzazione delle fatture imporrebbe, al fine di evitare sanzioni, la presentazione delle stesse agli uffici dell’Amministrazione finanziaria entro 15 giorni dalla ricezione, con contestuale pagamento dell’imposta.  Tuttavia, in ottica di semplificazione, l’Agenzia precisa che: "l’emissione di tali documenti tramite SdI costituisce già presentazione degli stessi all’Amministrazione. Ne deriva, fatti salvi eventuali ulteriori interventi normativi sul punto, che non risulta necessaria alcuna successiva ripresentazione, fermo restando il versamento dell’imposta (tramite modello F24) entro il quindicesimo giorno successivo alla ricezione. Coordinando quanto appena visto con i diversi termini di assolvimento – in generale, il ventesimo giorno del primo mese successivo al trimestre solare di riferimento, ovvero, per la regolarizzazione, il quindicesimo giorno successivo alla ricezione della fattura elettronica – la regolarizzazione si renderà necessaria solo quando la fattura, sprovvista dell’indicazione voluta dall’articolo 6 del d.m. 17 giugno 2014 e dei "DatiBollo" (elementi 2.1.1.6.1 e 2.1.1.6.2 del tracciato xml) sia da assoggettare all’imposta".
Di conseguenza, se la fattura è stata trasmessa con i "DatiBollo" compilati, chi la riceve non dovrà porsi particolari problemi salvo che, ove non soggetta, sia addebitato l'importo (occorrerà, in sostanza, contestarla). Nel caso in cui, invece, non sia compilato il campo, occorrerà procedere alla regolarizzazione, versando l'imposta in F24 entro 15 giorni dalla ricezione, al fine di non incorrere in eventuali sanzioni..