Bonus facciate: ammessi anche enti pubblici soggetti IRES
Può beneficiare del c.d. "bonus facciate" anche l'Azienda sanitaria pubblica, la quale, avendo attività aziendali classificate come commerciali , è soggetta al pagamento dell'imposta sui redditi. L'Azienda, in quanto proprietaria di un vasto parco immobiliare, è responsabile di numerosi interventi di riqualificazione (energetica e non) presso le strutture di proprietà, o comunque appartenenti al patrimonio pubblico, tra cui anche interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici per i quali è prevista la detrazione, nella misura del 90 per cento delle spese sostenute, ai sensi dell'art. 1, commi 219 e seguenti della legge n. 160 del 2019. Lo chiarisce la Risposta n.179/2020.
Come chiarito nella 2/E/2020, sotto il profilo soggettivo la detrazione in esame riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari e dalla natura pubblica o privatistica del soggetto.
Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.