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Bonus mamme 2026, aumento di 60 euro al mese

La legge di bilancio 2026, Lege 199/2025, all'art. 1 commi 206 e 207 interviene in materia di bonus mamme, prevendo, tra l'altro, un aumento di 60 euro al mese. In particolare:

206.All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: «dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2027»;

al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2027,» sono soppresse;

il terzo periodo è soppresso.

207. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 206 del presente articolo, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità della somma di cui al presente comma, spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Come rilevano le relazioni parlamentari
, il comma 206 reca alcune novelle all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio per l’anno finanziario 2025 (legge n. 207 del 2024).

Con tali novelle si prevede che l’entrata in vigore della misura – introdotta dal citato articolo 1, comma 219, della legge 207 del 2024 –, che consiste nell’esonero contributivo parziale a favore delle lavoratrici, dipendenti e autonome, madri di due o più figli, sia posticipata dall’anno 2026 all’anno 2027.

Nel dettaglio, si ricorda che l’articolo 1, comma 219, della richiamata legge di bilancio per il 2025 – come modificato dall’articolo 6 del decreto legge n. 95 del 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge n.118 del 2025 – prevede che alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, sia riconosciuto, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Ciò con decorrenza dal 2026, secondo la formulazione ante novella operata dalla disposizione in commento.

In virtù, appunto, della prima delle novelle recate dall’articolo 46 in titolo nel sopraesposto primo periodo dell’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio per il 2025, la decorrenza di tale misura è posticipata dal 2026 al 2027.

La successiva novella incide sul secondo periodo dell’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio per il 2025. Tale secondo periodo prevede che, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetti fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. In virtù di tale novella, è stato espunto il riferimento alla decorrenza di tale misura dal 2027.

Con ulteriore novella è stato soppresso il terzo periodo del citato comma 219 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, ai sensi del quale per l'anno 2026 l'esonero in oggetto non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ossia che beneficino dell’esonero integrale dalla contribuzione pensionistica a loro carico, ai sensi di tale disciplina transitoria. La soppressione di tale periodo è chiaramente connessa al posticipo della misura dal 2027.


Il comma 207 stabilisce altresì che le mensilità spettanti, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, sono corrisposte in un'unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità afferente al mese dicembre 2026.

Viene anche specificato che tali somme non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

La disposizione prevede, infine, che l’INPS provvede alle attività derivanti dal comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riguardo a tale specifico punto riferito alle attività facenti capo all’INPS, la relazione tecnica precisa che, in caso di contemporaneità di rapporti di lavoro, di attività di lavoro autonomo o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, la somma è riconosciuta dall’INPS per la sola gestione previdenziale. La misura di integrazione al reddito per le lavoratrici madri delineata dal comma 207 in commento si pone quindi in continuità rispetto ad analoga misura – riferita all’anno 2025 - introdotta dall’articolo 6, comma 2, del richiamato decreto- legge n. 95/2025. Come sopra detto, la differenza consiste nell’importo, essendo quella riferita al 2025 di 40 euro mensili, laddove quella prevista dalla norma qui in esame è di 60 euro mensili.