Bonus sociale rifiuti UR3, documento ARERA
In riferimento al bonus sociale rifiuti, di cui 57-bis del Dl 124/2019 come applicato dal Dpcm 21/01/2025, su cui abbiamo dedicato ampio spazio in precedenti approfondimenti (da ultimo NEWS a - NEWS b), ARERA ha pubblicato il documento di consultazione n. 240/2025, che si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 1 aprile 2025, 133/2025/R/rif per l’attuazione di quanto previsto in materia di riconoscimento del bonus sociale rifiuti dal decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dal DPCM 21 gennaio 2025.
Il documento si inserisce nelle linee di intervento di cui all’obiettivo strategico OS2 (“definizione delle modalità attuative del bonus sociale anche per il settore rifiuti (...)" del “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A e illustra i primi orientamenti dell’Autorità medesima in merito alle possibili modalità di funzionamento del sistema di riconoscimento automatico del bonus sociale rifiuti, con l’obiettivo di garantirne l’erogazione a tutti gli aventi diritto senza la necessità, per questi ultimi, di presentare apposita istanza di ammissione.
In particolare, nel documento sono esposti gli orientamenti dell’Autorità in relazione:
a) al funzionamento dei meccanismi che consentono il riconoscimento automatico del bonus rifiuti, come definito dalla normativa vigente;
b) alla definizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dei flussi informativi tra l’INPS, il Gestore del SII (Acquirente Unico S.p.a.), SGAte (ANCI) e i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e più in generale, tra i vari soggetti istituzionali e operatori; tali flussi sono funzionali all’attribuzione automatica dei bonus agli aventi diritto) e al successivo monitoraggio del sistema automatico di riconoscimento delle agevolazioni;
c) alla definizione delle modalità applicative per l’erogazione delle compensazioni;
d) all’integrazione del meccanismo perequativo introdotto con la deliberazione 133/2025/R/rif per la copertura degli oneri derivanti dall’agevolazione;
e) all’individuazione degli obblighi informativi dei diversi soggetti coinvolti e di adeguati strumenti di monitoraggio.
Nel documento, Arera si sofferma anche sulle agevolazioni TARI di cui Legge 147/2013 (Ulteriori agevolazioni stabilite dai Comuni). In particolare, l’Autorità rileva:
La normativa relativa alla TARI assicura ai Comuni la facoltà di stabilire agevolazioni a livello locale (si veda il comma 660, articolo 1, della legge 147/2013). Tale norma consente di prevedere agevolazioni di natura sociale, anche in base all'ISEE, finanziati con fondi del bilancio comunale. Molti Comuni hanno approvato riduzioni, per diverse categorie di utenti, anche in misura superiore al 25% della TARI dovuta e in alcuni casi è prevista l'esenzione totale dal pagamento della TARI medesima.
L’introduzione della disciplina del bonus rifiuti nazionale non preclude la possibilità per i Comuni di attivare tali agevolazioni di natura sociale finanziate con fondi del bilancio comunale che, chiaramente, non possono gravare, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, né sulle altre utenze del servizio rifiuti del medesimo Comune, né, tantomeno sul sistema perequativo nazionale.