← Indietro

Bozza decreto fiscale: ritenute fiscali versate dal committente dell'appalto

Nella bozza di decreto fiscale 2020 sono presenti diverse disposizioni che riguardano gli appalti, pubblici e privati, finalizzate a contrastare l'evasione IVA e l'omesso versamento delle ritenute.
In particolare, ove confermata, va segnalata per i riflessi operativi che la disposizione avrà anche negli appalti pubblici, la disposizione che introduce un complesso meccanismo in base al quale dovrà essere il committente a versare le ritenute fiscali subite dal lavoratore impiegato nell'appalto, attraverso la provvista fondi garantita dall'appaltatore ovvero dalle somme dovute all’impresa affidataria del lavoro o del servizio, senza possibilità di compensazione con propri crediti fiscali. L’ambito di applicazione è più esteso rispetto alla responsabilità solidale per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi, prevista dall’art. 29 del d.lgs. 276/2003, in quanto non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice e, per quanto qui interessa, non si applica nei confronti dei soli committenti "imprenditori" con la conseguenza che anche agli enti pubblici e agli enti non commerciali privati (sostituti di imposta) viene imposto il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici. 
La disposizione riguarderà tutte le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici salvo quelle considerate a minor rischio, che possono comunicare al committente l'opzione per il versamento diretto qualora nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza: a) risultino in attività da almeno 5 anni; b) abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a Euro 2 milioni; c) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
Si tratta di una disposizione che inciderà molto sull'operatività degli Uffici del committente e dell'appaltatore e sul quale si nutrono delle perplessità, in specie considerati gli adempimenti già previsti dal Codice dei contratti pubblici all'art. 30. Ad esempio, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste devono trasmettere tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice: a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente; b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti; c) i dati identificativi del bonifico effettuato per la provvista fondi.
Minore impatto avrà, per le amministrazioni, la disposizione prevista per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera: l'art. 4 estende il regime del reverse charge ai contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. Tuttavia, le norme non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’art. 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.