Bozza DM affidamento ad AMCO, possibilità o obbligo in base alla capacità di riscossione
La legge di bilancio 2026, Legge 199/2025 all'art. 1 comma 662, prevede la possibilità di affidamento della riscossione coattiva ad AMCO da parte degli enti locali. Tale possibilità diventa OBBLIGO se la percentuale di riscossione in conto residui sarà inferiore ad una certa percentuale fissata dal DM attuativo, che risulta dalle bozze essere pari al 17,5%.
La Bozza di DM prevede all'art. 2:
1.PER GLI ENTI LOCALI CHE NON SI AVVALGONO DELLA FACOLTÀ DI CUI AL COMMA 2-BIS DELL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193, L’AFFIDAMENTO AD AMCO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI DIVIENE OBBLIGATORIO QUALORA, AL TERMINE DEI CONTRATTI IN ESSERE CON I SOGGETTI AFFIDATARI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA, RELATIVAMENTE ALLA SOMMA DELLE ENTRATE DEL TITOLO 1, TIPOLOGIA 101, E DEL TITOLO 3, DI CUI ALL’ALLEGATO N. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, SIA STATA REGISTRATA UNA PERCENTUALE DI RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI INFERIORE ALLA SOGLIA DEL [17,5] PER CENTO, CALCOLATA SULLA BASE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DELLA RISCOSSIONE [COATTIVA] REGISTRATE DEGLI ULTIMI TRE ANNI ANTECEDENTI LA DATA DI SCADENZA DEI CONTRATTI IN ESSERE. TALE SOGLIA È DETERMINATA QUALE RAPPORTO TRA LA MEDIA DEL VALORE COMPLESSIVO ANNUALMENTE RISCOSSO E IL VALORE DELLE ENTRATE OGGETTO DI RISCOSSIONE. LA PREDETTA SOGLIA È SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO CON CADENZA [ALMENO TRIENNALE] MEDIANTE DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, ADOTTATO D’INTESA CON LA CONFERENZA STATO-CITTÀ.
2. AI FINI DEL COMMA PRECEDENTE, GLI ENTI LOCALI SONO OBBLIGATORIAMENTE TENUTI A VERIFICARE, ENTRO IL [NOVANTESIMO] GIORNO DAL TERMINE DEI CONTRATTI STIPULATI CON I SOGGETTI AFFIDATARI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA, IL TASSO DI RISCOSSIONE DELLA SOMMA DELLE ENTRATE DEL TITOLO 1, TIPOLOGIA 101, E DEL TITOLO 3, DI CUI ALL’ALLEGATO N. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, ED A TRASMETTERE TALE DATO AL [MEF/AMCO], NONCHÉ A PUBBLICARE TALE DATO ALL’INTERNO DEL PROPRIO SITO WEB ISTITUZIONALE, ENTRO IL [QUINDICESIMO] GIORNO DECORRENTE DALL’EFFETTUAZIONE DI TALE VERIFICARE
La Legge di bilancio 2026 ha previsto all'art. 1 comma 662:
662. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO – Asset management company S.p.A.
2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.
2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. le attività di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies.
2-quinquies. L'AMCO – Asset Management Company S.p.A. provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-undecies.
2-sexies. Per le finalità di cui al comma 2-quater, l'AMCO – Asset Management Company S.p.A. può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.
2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene obbligatorio il ricorso all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva.
2-octies. Per le attività di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, l'AMCO – Asset Management Company S.p.A. si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei princìpi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. L'AMCO – Asset Management Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.
2-novies. I soggetti affidatari dell'attività di riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-undecies e in particolare:
a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;
b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;
c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;
d) della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.
2-decies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate – Riscossione di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.
2-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies».