Buoni solidarietà alimentare emessi dai Comuni: disciplina fiscale
Pervengono numerosi quesiti sul trattamento fiscale delle varie modalità adottate dai Comuni per utilizzare i fondi stanziati con l'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 per l'emergenza alimentare.
In particolare, diversi Comuni si stanno attrezzando per stampare direttamente i buoni e consegnarli ai cittadini per fare la spesa presso esercizi convenzionati, sia supermercati che negozi di vicinato. Si tratta di una modalità semplice ed immediata, adatta ai piccoli territori, ma che proprio per questo coinvolge soggetti più o meno avvezzi a trattare con la pubblica amministrazione.
Va quindi evidenziato che il rimborso agli esercenti dei buoni utilizzati dai cittadini non richiede l'emissione di una fattura elettronica, in scissione dei pagamenti. Trattandosi di buoni "multi-uso" (art. 6-quater DPR 633/1972), la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 del decreto IVA, assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi. Quindi, all'atto dell'acquisto, l'esercente emetterà scontrino o documento commerciale con le consuete modalità e presenterà poi, con le tempistiche stabilite dal Comune, una nota di debito, con l'elenco dei buoni ricevuti, per il rimborso. La nota di debito sarà fuori campo IVA riguardando compensi già assoggettati ad imposta, e potrà quindi essere emessa anche in forma cartacea, come chiarito dalle FAQ dell'Agenzia delle entrate in tema di fatturazione elettronica.