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Buoni spesa e prodotti alimentari senza CIG

L’Anac ha diffuso ieri un Comunicato laddove ha precisato che le erogazioni di cui all’articolo 2, comma 4 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 non sono assoggettate all’obbligo di acquisizione del CIG, né ai fini della tracciabilità, né ai fini dell’assolvimento degli obblighi comunicativi in favore dell’Autorità

Richiamo normativo

Ordinanza Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.85 del 30 marzo 2020

Articolo 2 (Riparto risorse per solidarietà alimentare)

1. Le risorse di cui all’articolo 1 sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza individuati secondo i seguenti criteri :

a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c);

b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze,all’indirizzo:https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all’allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020.  La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.

2. Le risorse spettanti ai comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono assegnate alle predette Autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio.

3. I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

5. I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito  del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

6. L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico