Buono pasto solo se l’orario giornaliero è di almeno sei ore
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Ordinanza n. 25525 del 17.9.2025 ha confermato che in materia di pubblico impiego privatizzato, il diritto a fruire del servizio mensa o del buono pasto spetta ai lavoratori che osservano un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, indipendentemente dalla natura turnista o meno dell’orario lavorativo, e dalla possibilità di effettuare effettivamente una pausa pranzo.
