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Calcolo limiti spesa di personale Unione di comuni

La Corte dei Conti Toscana, con delibera n. 26/2026, ha affrontato richiesta di parere sulla corretta interpretazione del parametro di riferimento posto dall’art. 1, co. 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) in merito ai limiti di spesa del personale degli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno.

In particolare, data la mancanza del limite di riferimento dell’ammontare dell’anno 2008 posto dal legislatore con la suddetta norma, viene chiesto alla Sezione quale sia il parametro da prendere in considerazione per valutare se sia possibile un’assunzione a tempo determinato.

La Sezione ha evidenziato che ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 per le unioni di comuni istituite dopo il 2008, il parametro di vincolo di spesa per il 2008 è dato dalla sommatoria della spesa di personale dell’esercizio 2008 dei comuni aderenti all’unione (anche se interessati da successivi processi di fusione) al quale rapportare l’ammontare attuale corrispondente alla sommatoria della spesa dei comuni che aderiscono all’unione e di quella dell’unione di comuni stessa. Inoltre, ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., le unioni di comuni istituite dopo il 2009 possono, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente locale.