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Cambia la valutazione della performance

Il disegno di legge “Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni” in discussione in Commissione alla Camera, modificano la valutazione della performance.

Come evidenzia la relazione al provvedimento, gli articoli 2 e 3 del disegno di legge novellano, rispettivamente, gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, titolo II, dedicato alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance.

L’articolo 2 aggiunge alcune finalità a quella già prevista consistente nell’assicurazione di elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

Si aggiunge il perseguimento di un coinvolgimento del personale e di un suo senso di appartenenza, fermo restando il miglioramento dell’efficienza amministrativa e della qualità dei servizi resi. Indi sono dettate disposizioni in materia di valutazione. Essa deve articolarsi in una parte di “obiettivi” e in una parte di “caratteristiche trasversali” (quali definite dall’articolo 9 del disegno di legge: sono particolari capacità di realizzazione, organizzazione, cooperazione).

Ancora, essa deve articolarsi in una parte di valutazione collegiale di dirigenti e, ove possibile, in una parte di valutazione degli utenti esterni (con riguardo alla performance organizzativa, ad esclusione delle unità organizzative che svolgano attività fuori del territorio nazionale).

Le modalità di svolgimento di siffatta valutazione ed i criteri per assicurarne l’obiettività sono demandati a successivo regolamento del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata, da emanare entro novanta giorni (dalla data di entrata in vigore del disegno di legge).

L’articolo 3 novella l’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2009, che fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di misurare e valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui essa si articoli, ai singoli dipendenti. Nonché prevede, a fini di valorizzazione del merito, l'erogazione di premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative.

Il suo comma 5, in particolare, dispone che il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione della performance sia condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance, nonché rilevi ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, del conferimento degli incarichi dirigenziali.

Un secondo ordine di novelle concerne l’incidenza della valutazione ai fini della premialità. Si viene a prevedere che il trattamento retributivo legato alla performance sia progressivo e strettamente corrispondente in termini percentuali alla valutazione conseguita. Inoltre si pongono alcune ‘soglie’.


Novella Normativa

Art. 2. (Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1.All’articolo 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , perseguendo mediante ciò un obiettivo di coinvolgimento del personale e di promozione del senso di appartenenza e comunque perseguendo l’obiettivo di migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione e i servizi resi agli utenti »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I sistemi di valutazione si compongono di una parte di obiettivi e di una parte relativa alle caratteristiche trasversali di cui all’articolo 9. Il Ministro per la pubblica amministrazione, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità per lo svolgimento e il bilanciamento della valutazione tra la parte degli obiettivi e la parte delle caratteristiche trasversali e per la graduale integrazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance nonché gli strumenti e i criteri per assicurare l’oggettività della valutazione. La valutazione della performance si compone di:

a) una parte di valutazione collegiale tra dirigenti, nella quale, al fine di superare eventuali asimmetrie nelle scale di valutazione degli obiettivi e dei comportamenti del personale e perseguire l’obiettività della valutazione, sono previste specifiche fasi, preventive e successive;

b) ove possibile, una parte di valutazione riguardante la performance organizzativa di strutture, complesse o no, da parte degli utenti esterni di riferimento, ad esclusione delle unità organizzative che svolgono attività fuori del territorio nazionale».


Art. 3. (Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1.All’articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per conseguire una valutazione complessiva e oggettiva della produttività organizzativa e individuale, la misurazione e la valutazione della performance sono realizzate attraverso sistemi che coinvolgano, ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, una pluralità di soggetti, interni ed esterni all’organizzazione »;

b) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamento retributivo legato alla performance è progressivo e strettamente corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione conseguita. Al fine di garantire alla valutazione effettività e progressività, non possono essere attribuiti, nell’ambito di ciascun ufficio dirigenziale generale o di livello corrispondente secondo il relativo ordinamento, punteggi apicali in misura superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica e il riconoscimento delle eccellenze di cui all’articolo 21 non può superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all’incremento delle risorse per la retribuzione della performance del personale non dirigenziale, in deroga all’articolo 23, comma 2, del decreto legisla tivo 25 maggio 2017, n. 75, e distribuite secondo le modalità definite nell’ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale ».