Cambiano le modalità di misurazione e valutazione delle performance
L’articolo 7 disegno di legge “Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni” modifica i commi 1 e 2 dell’articolo 7 del D.Lgs. 150/2009 in merito alle modalità e ai soggetti coinvolti nell’adozione e nell’implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti e dei dirigenti pubblici.
Il comma 1, lettera a), n. 1, modifica in particolare il comma 1 dell’articolo 7 del D.Lgs. 150 del 2009 precisando che le amministrazioni pubbliche ogni anno valutano coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione in uso la performance organizzativa, che prende in considerazione i risultati prodotti da un soggetto nel suo insieme e/o dalle singole articolazioni della sua struttura, e individuale dei dipendenti (dirigenti e personale non dirigente) che tiene conto, invece, del raggiungimento di specifici obiettivi e del contributo del singolo alla performance organizzativa.
La lettera a), n. 2, elimina poi il carattere vincolante del parere dell’Organismo indipendente di valutazione (OIV) previsto per l’adozione e l’aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della performance al quale provvedono le pubbliche amministrazioni-
La lettera b), n. 1, sostituisce il comma 2, lettera a) dell’articolo 7 del D.Lgs. 150/2009 disponendo che all’OIV non compete più la misurazione e la valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso ma la sola formulazione di una proposta non vincolante in ordine a tale misurazione e valutazione. Inoltre viene specificato il carattere non vincolante della proposta dell’OIV all’organo di indirizzo politico relativa alla valutazione annuale dei dirigenti di vertice di cui all’articolo 14, comma 4, lettera e), del medesimo decreto.
La novella normativa prevede:
Art. 7. (Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)
1.All’articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « coerentemente con il sistema di misurazione e valutazione della performance in uso »;
2) al secondo periodo, dopo le parole:
« previo parere » è inserita la seguente:
« non »;
b) al comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui all’articolo 14, cui competono la proposta non vincolante sulla misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso nonché la proposta non vincolante di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo articolo»;
2) dopo la lettera a) è inserita la
seguente:
« a-bis) dall’organo di indirizzo politico amministrativo per i dirigenti di vertice ».