Capacità edificatoria nei lotti frazionati: prevale il principio del lotto originario
Con sentenza n. 4151/2026, il Consiglio di Stato, intervenuto sul calcolo della capacità edificatoria residua nei lotti frazionati, ha ribadito il principio del lotto originario, affermando che:
“Nel rilascio dei titoli autorizzatori di nuove costruzioni, il Comune deve tener conto della volumetria già impiegata sull'area interessata, anche ove questa sia stata oggetto di sanatoria o di condono edilizio in relazione a costruzioni abusivamente realizzate; la potenzialità edificatoria così consumata non si rigenera per effetto del frazionamento e della successiva vendita dei lotti … qualora sul lotto originario siano già state realizzate costruzioni, i proprietari dei singoli fondi derivati dal frazionamento dispongono unicamente della volumetria residua, da computarsi tenendo conto di quanto complessivamente edificato sull'area originaria, proporzionalmente alla potenzialità edificatoria fissata dalla pianificazione urbanistica.”
In sintesi, nei lotti frazionati:
- la capacità edificatoria va determinata con riferimento all’intero lotto originario;
- la volumetria già utilizzata, anche se oggetto di condono o sanatoria, non si rigenera con il frazionamento;
- i nuovi lotti possono sfruttare solo la volumetria residua, secondo criteri proporzionali.