Carte carburante prepagate: IVA solo al momento del consumo
Con la Risposta n. 235/2025, l’Agenzia delle Entrate interviene nuovamente sul un tema delle carte carburante, andando a modificare quanto precedentemente disposto con la circolare n. 8/E del 2018, che prevedevano l’emissione della fattura già al momento della ricarica.
La distinzione fondamentale, nella materia, è il fatto che le carte possano considerarsi buoni o voucher "multiuso" o "monouso". Nel primo caso, non essendo noto l’oggetto dell’acquisto prepagato, l’Iva è esigibile solo al momento dell’utilizzo effettivo. Nel secondo caso, invece, l’IVA è esigibile già in fase di cessione della carta (o di voucher). All’esigibilità IVA si collega anche l’obbligo di emettere, nel caso, fattura elettronica.
La circolare 8/E/2018 aveva specificato che se la compagnia petrolifera emetteva buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono al cessionario di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l’accordo tra le parti, l’operazione andava necessariamente documentata tramite l’emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica, in linea con la cessione di buoni “monouso”. Diversamente, laddove il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti - impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d. “bianche” (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc. - ovvero consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad imposta sul valore aggiunto in forza dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto IVA e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica.
Nel caso di specie, una Società di distribuzione carburanti con annessa area di servizio ha sottoposto all’Agenzia delle entrate il caso di carte prepagate nominative utilizzate per l’acquisto di benzina, gasolio e GPL. La fattura veniva emessa al momento della ricarica della carta prepagata e, successivamente, al momento dell’effettivo rifornimento. Questo generava una duplicazione dell’imposta.
L’Agenzia ha chiarito che tali carte non costituiscono buoni monouso, bensì buoni multiuso ai sensi dell’art. 6-quater del DPR 633/1972, in quanto non è nota la quantità di carburante acquistabile al momento della ricarica, essendo il prezzo soggetto a variazioni. Precisa “Tuttavia, al momento dell'emissione della carta prepagata non è nota la quantità di carburante che può essere effettivamente acquistata mediante utilizzo della carta. Tale elemento, infatti, dipende da un fattore variabile nel tempo, quale il prezzo praticato al pubblico al momento del rifornimento del carburante, soggetto a fluttuazioni legate sia all'andamento del mercato petrolifero, sia alla politica di prezzi adottata dal singolo distributore”.
Di conseguenza:
- l’operazione rilevante ai fini IVA è l’acquisto del carburante, non la ricarica della carta;
- le eventuali fatture già emesse per le ricariche possono essere stornate tramite note di variazione (art. 26, comma 3, DPR 633/1972);
- se il termine per la nota di variazione è scaduto, si può ricorrere all’art. 30-ter del decreto IVA (rimborso IVA) in presenza dei presupposti.
La distinzione è importante perché nel caso di specie i “buoni benzina” davano titolo all’acquisto di un bene specifico, soggetto comunque ad oscillazioni di prezzo, seppur presso un unico distributore. In precedenza, la distinzione era stata operata sul fatto che il buono permettesse di approvvigionarsi da più impianti. Questo si riflette anche sulle modalità e tempistiche di fatturazione dei buoni carburante acquisiti dagli enti locali presso compagnie o singoli distributori, per i quali la fattura elettronica, funzionale al pagamento, potrebbe dover essere emessa solo al momento dell’utilizzo effettivo e non prima all'acquisto dei buoni stessi.