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Casi di procedura negoziata senza bando

L’art. 76 codice dei contratti Dlgs 36/2023 e smi (Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando) dispone al comma 4

4.Nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura di cui al presente articolo è inoltre consentita nei casi seguenti:

a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

Su questo aspetto, il Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio supporto giuridico - ha risposto a specifico quesito (3580/2025):

QUESITO:

Quando può dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 76.4, lett. "b", c.c.p.? Tale procedura è esperibile nel caso in cui si renda necessario garantire che una fornitura soprasoglia, prossima alla scadenza, operi senza soluzione di continuità?

RISPOSTA:

In merito al quesito posto, in via preliminare si evidenzia che anche la Relazione Illustrativa del nuovo Codice dei contratti pubblici sottolinea l’eccezionalità della procedura negoziata senza bando, rispetto alle procedure di affidamento ordinarie. Al comma 1 dell'art.76 D.Lgs.36/2023, al fine di responsabilizzare le amministrazioni aggiudicatrici nell’utilizzo della procedura in parola, è stato, infatti, valorizzato l’obbligo di motivazione. Ciascuna Stazione Appaltante deve, dunque, accertare i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga rispetto alle regole dell’evidenza pubblica, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e deve motivare sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”;

Va ricordato infatti che le deroghe ai principi ed alle regole in materia di concorrenza, in quanto aventi natura eccezionale, sono ammesse solo in ambiti ristretti e al ricorrere di determinate condizioni da individuare in modo rigoroso. Anche la Giurisprudenza dominante ha più volte rappresentato come la procedura negoziata senza bando costituisca una deroga alle regole dell’evidenza pubblica e possa essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, che non sono suscettibili d’interpretazione estensiva.

La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto all’obbligo delle amministrazioni di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione dimostrarne l’effettiva esistenza.

Per poter applicare l’art.76 comma 4 lett. b) del D.Lgs.36/2023 la Stazione Appaltante, deve, dunque, verificare l’impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei nonché acquisire tutte le informazioni disponibili, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente percorribili per soddisfare l’interesse pubblico per il quale si procede ed accertare che il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. Si rimette all’Amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell’indirizzo generale sopra illustrato.