Cause tassative di rifiuto delle fatture elettroniche: parere del Consiglio di Stato
Nel parere n. 01190/2020 del 12 giugno reso nell'Adunanza della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 11 c.m, il Consiglio di stato rende parere favorevole sullo "Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, recante "Individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche", ai sensi dell'art. 15-bis del decreto legge n. 119 del 2018, pur con alcuni rilievi formali ed altri derivanti dalla stessa analisi tecnico-normativa, come l'indicazione del termine massimo di rifiuto (15 giorni), il richiamo alle cause di esclusione di cui all'art.25 c. 2 del D.L. 66/2014 nel caso di omessa indicazione del CIG/CUP in fattura e la specificazione che il rifiuto non è possibile quando si può ricorrere ad una nota di variazione di cui all'art. 26 del DPR 633/1972.
Il decreto inserisce l'articolo 2-bis nel Dm 55/2013, prevedendo che le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:
- fattura elettronica riferita a una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- omessa o errata indicazione del Codice Identificativo di Gara (Cig) o del Codice unico di Progetto (Cup) da riportare in fattura;
- omessa o errata indicazione del codice di repertorio da riportare in fattura (Dm 21 dicembre 2009);
- omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura (Dm 20 dicembre 2017 e circolare n. 2/E/2018);
- omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.