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CCNL Funzioni locali 2025-2027, utilizzo intelligenza artificiale in ambito lavorativo

L’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2025 – 2027 prevede tre articoli (14 – 15 – 16) dedicati all’intelligenza artificiale in ambito lavorativo.

L’art. 14 (Utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale) dispone al comma 1 che l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Le amministrazioni, qualora intendano introdurre o utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale o algoritmi automatizzati a supporto dei processi organizzativi, gestionali o decisionali che incidano sul rapporto di lavoro, forniscono preventiva informativa ai soggetti di cui all’art. 7, comma 2 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), con le modalità e nei limiti di cui all’art. 1- bis del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152.

2.L’informativa riguarda, in particolare:

- le finalità del sistema;

- gli ambiti di utilizzo;

- le tipologie di dati trattati;

- le possibili ricadute sull’organizzazione del lavoro, sulla tipologia di attività da svolgere, sull’intensità dell’impegno richiesto al lavoratore, sulla salute e sicurezza e sulla valutazione della performance;

- i criteri generali di funzionamento dei sistemi di Intelligenza Artificiale utilizzati che incidano sulla valutazione della prestazione.

3.Le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti in conseguenza dell’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 7, comma 4 lett. t), (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie).


L’art. 15 (Garanzie per il personale nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale) dispone al comma 1 che l’utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale non può dar luogo a decisioni esclusivamente automatizzate che producano effetti giuridici o incidano in modo significativo sul rapporto di lavoro del dipendente, senza un appropriato e congruo intervento umano.

2.È garantito al lavoratore il diritto di conoscere, in forma comprensibile, i criteri generali di funzionamento dei sistemi di Intelligenza Artificiale utilizzati che incidano sulla valutazione della prestazione, sull’assegnazione di compiti, sull’orario di lavoro o su altri aspetti rilevanti del rapporto di lavoro.

3.Resta ferma la responsabilità dei dirigenti e dei titolari dei poteri decisionali, che non può essere delegata ai sistemi di Intelligenza Artificiale.


L’art. 16 (Formazione ed uso responsabile dei sistemi di Intelligenza Artificiale) dispone al comma 1 che nell’ambito delle attività formative di cui all’art. 33 (Sistema integrato di valorizzazione delle competenze), le amministrazioni assicurano adeguati percorsi formativi sull’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale, al fine di garantirne un uso consapevole, responsabile e coerente con i principi di imparzialità e buon andamento.

2.L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, evitando effetti distorsivi o penalizzanti nei confronti dei lavoratori.

3.L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sull’organizzazione del lavoro e sulle professionalità è monitorato nell’ambito dell’Organismo paritetico per l’Innovazione di cui all’art. 6 (Organismo paritetico per l’Innovazione).