CCNL - verifica della dichiarazione di equivalenza.
Il TAR Puglia con la sentenza n. 618/2025 dell’8 aprile decidendo sull’annullamento della determina di approvazione delle risultanze di una gara per l’affidamento del servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata, si è occupato dell’obbligo di verifica in capo alla stazione appaltante di verifica della dichiarazione di equivalenza dei CCNL.
La ricorrente, in particolare, sosteneva che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto escludere la società aggiudicataria dalla gara lamentando, tra le proprie lagnanze, che la medesima avrebbe indicato in modo generico e indeterminato il contratto collettivo che avrebbe applicato ai lavoratori impiegati nell’appalto, dichiarando di applicare il “CCNL Commercio/Metalmeccanico”, argomentando che si tratta di due contratti distinti e che non sarebbe stato chiaro quale dei due sarebbe stato effettivamente applicato compostando una violazione dell’art. 11 del decreto legislativo n. 36/2023 in cui viene richiesto ai concorrenti di specificare chiaramente il contratto collettivo applicabile.
Il TAR ha in primo luogo osservato che l’aggiudicataria “con le giustificazioni rese, ha precisato di applicare integralmente il CCNL “Commercio Terziario”, sicché non è ravvisabile indeterminatezza o genericità circa il contratto che la ditta - in caso di aggiudicazione - avrebbe applicato ai lavoratori coinvolti nella commessa de qua, né può ritenersi integrata una violazione del principio della par condicio competitorum, trattandosi di un CCNL già indicato dall’operatore economico in sede di offerta, sebbene unitamente al CCNL “Metalmeccanico”” e che “l’art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 (ratione temporis vigente) stabilisce che «Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente» (comma 3) e che «Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110» (comma 4)”.
Il Collegio ha poi evidenziato che l’ANAC, in una prima interpretazione della norma sopra richiamata (Relazione illustrativa al bando tipo n. 1/2023), ha ritenuto che la valutazione in esame “deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile”, rilevando che l’aggiudicataria si era avvalsa della facoltà riconosciuta dall’art. 11, comma 3, D. Lgs. 36/2023 di indicare un CCNL diverso da quello previsto dal disciplinare di gara, senza, però, produrre una espressa dichiarazione di equivalenza tra i due contratti e, pertanto, “la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere, in ossequio al disposto dell’art. 11, comma 4, D. Lgs. 36/2023 […] all’acquisizione e alla verifica della dichiarazione di equivalenza dei CCNL, anche con le modalità di cui all’art. 110 del medesimo decreto legislativo” da ciò emerge un obbligo in capo alla Stazione Appaltante di verifica della dichiarazione di equivalenza dei CCNL.