Censimento immobili pubblici incrocia la revisione straordinaria del patrimonio prevista da Accrual
La revisione straordinaria degli elementi dell’attivo e del passivo prevista dalla riforma Accrual (vedasi le numerose notizie inserite su questo portale) si incrocia con il censimento degli immobili pubblici. E' chiaro che i due adempimenti non sono sovrapponibili, sia per estensione (Accrual richiede una analisi in un contesto molto più ampio) sia per criteri di valutazione 8accrual non considera diversi criteri di valutazione Dlgs 118/2011).
Il Dipartimento dell’Economia ha avviato il censimento dei beni immobili pubblici al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della Legge n. 191/2009. Il termine per l’aggiornamento dei dati e per l’invio della comunicazione attraverso l’applicativo Immobili del Portale Tesoro, da fare anche in termini di dichiarazione negativa, ERA FISSATO AL 31 LUGLIO 2025, ora rinviato al 26 SETTEMBRE.
Il Dipartimento dell’Economia, a chiusura della rilevazione, pubblicherà in formato aperto le informazioni contenute nella propria banca dati (ai sensi dell'art. 9 bis del D.lgs. n. 33/2013).
Il censimento dei beni immobili pubblici è condotto nell’ambito del progetto Patrimonio della PA avviato nel corso del 2010 ai sensi dell’art. 2, comma 222, della Legge 191/2009. Ogni amministrazione pubblica deve comunicare, esclusivamente mediante l’applicativo Immobili accessibile dal Portale Tesoro, i dati sui beni immobili (fabbricati e terreni) pubblici, detenuti o utilizzati a qualunque titolo, fornendo informazioni, a livello di unità catastale, su localizzazione, caratteristiche immobiliari del bene, tipo di utilizzo.
In attuazione dell’art. 9-bis del Testo unico sulla trasparenza, dal giugno 2017, le informazioni contenute nella banca dati degli immobili pubblici sono pubblicate in open data.
Quali amministrazioni sono tenute alla comunicazione?
Le amministrazioni soggette agli obblighi di comunicazione sono individuate ai sensi art. 2, comma 222, della legge 191/2009 così come integrato dall’art. 8, comma 2, del DL. n. 78 del 2010, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122. Le amministrazioni coinvolte nella rilevazione sono, dunque, tutte quelle individuate dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, e s.m.i. incluse nell’elenco S13 definito annualmente dall’Istat, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 196/2009 per la redazione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione degli Enti privati di gestione di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 8, comma 15-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n.122).
Come va fatta la comunicazione?
La comunicazione dei dati può essere fatta esclusivamente attraverso l’applicativo Immobili del Portale Tesoro, raggiungibile, per gli utenti già accreditati, cliccando su “Accedi ai servizi istituzionali”. Per assolvere agli obblighi di comunicazione, ogni amministrazione deve individuare, secondo la propria struttura organizzativa, un responsabile per la comunicazione dei dati (d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 111/2011, all’art. 12, comma 13 - collegamento a sito esterno). Il responsabile deve accreditarsi sul Portale Tesoro e può abilitare altre utenze per l’operatività sull’applicativo Immobili.
Quando va fatta la comunicazione?
La data di avvio e quella di chiusura della rilevazione sono stabilite annualmente in funzione di fattori tecnico-operativi legati all’adeguamento dell’applicativo. PER IL 2024 LA SCADENZA E’ STATA FISSATA AL 31 LUGLIO 2025
Le amministrazioni tenute all’adempimento sono informate sulle date di apertura e chiusura delle rilevazioni attraverso comunicati pubblicati sul Portale Tesoro e tramite messaggi di posta elettronica.
Quali informazioni devono essere comunicate?
Le informazioni sono rilevate, per i fabbricati e per i terreni, a livello di unità catastale e riguardano:
-dati anagrafici: natura del bene (fabbricato o terreno), stato di accatastamento, identificativo del bene (coordinate catastali o codice del bene attribuito dall’amministrazione al bene non accatastato), localizzazione (comune, indirizzo e civico);
-caratteristiche immobiliari: tipologia immobiliare (es. abitazione, ospedale, caserma, ecc.), dimensione (superficie e/o cubatura), epoca di costruzione, presenza di vincolo culturale/paesaggistico, natura giuridica, valore di mercato (se disponibile e, in caso affermativo, indicazione dell’anno di stima), denominazione del bene;
-titolo o titolo di detenzione;
-utilizzo.