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Certificazione dei corrispettivi anche per le vendite giudiziarie

Le cessioni di beni mobili derivanti dalle procedure esecutive e concorsuali effettuate da un Istituto di vendite giudiziarie, titolare di una concessione ministeriale, mediante aggiudicazione in blocco, non sono esonerate dalla certificazione dei corrispettivi. Lo chiarisce la Risposta n. 489/2019 dell'Agenzia delle entrate, per la quale non è condivisibile quanto proposto dall'Istante, ovvero di: a) emettere per ogni singola vendita al dettaglio una ricevuta non fiscale; b) trasmettere su base giornaliera agli organi delle singole procedure il totale incassato, indicando per ciascuna di esse (con modalità bancarie tracciabili) l'importo spettante; c) far scorporare all'organo della procedura l'IVA dall'ammontare ricevuto, per riversarla all'Erario.
L'Amministrazione ricorda che "Con decreto ministeriale del 10 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 115 del 18 maggio 2019, sono stati individuati "Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi." Tra le attività esonerate non è contemplata l'attività di vendita al dettaglio di beni da parte degli istituti vendite giudiziarie, né è rinvenibile alcun tipo di esonero in altre disposizioni fiscali. Conseguentemente, all'attività in parola si applicano le disposizioni generali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 secondo cui "L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;.."
Ne deriva che fino al 31 dicembre, vi è l'obbligo di scontrino o ricevuta fiscale. Dal 2020 - termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro - vi è invece l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.