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Certificazione fondi Covid, precisazione Ragioneria Generale Stato

In riferimento alla certificazione fondi Covid 2022, la Ragioneria Generale dello Stato nei giorni scorsi ha fornito il seguente chiarimento:

Da: Pareggio Rgs
Inviato: venerdì 16 giugno 2023 15:48
Oggetto: R: RICHIESTA CHIARIMENTO.

In merito, circa l’utilizzo delle risorse di cui al fondo degli enti locali ex art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, si rappresenta che le risorse del Fondo 2020 di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, come rifinanziato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020 confluite in avanzo vincolato al 31/12/2021, nei limiti dell’importo di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 Aprile 2021, potevano essere utilizzate per adottare nel 2022 le politiche agevolative TARI per utenze domestiche e non domestiche, ivi incluse quelle adottate entro il 31 luglio scorso per le finalità e secondo le modalità di cui all’articolo 40, comma 5-ter del decreto-legge n. 50 del 2022. Le spese impegnate a valere su tali risorse non devono essere certificate, e, conseguentemente, ai fini della certificazione COVID-19 del 2022, non rilevano le maggiori spese impegnate nel 2022 per trasferimenti a famiglie/imprese derivanti dalle medesime agevolazioni.

Le risorse di cui alla Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 Aprile 2021, pertanto, non possono essere utilizzate per maggiori oneri rincari energia e gas.

Tuttavia, circa l’esigenza di far fronte ai rincari energetici, come meglio rappresentato al paragrafo B.2 dell’allegato 1 al DM n. 242764 del 18 ottobre 2022, pubblicato sul sito istituzionale della RGS, si rammenta che, per far fronte al rincaro dei costi per l’energia elettrica e il gas, il comma 6 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, e successive modifiche e integrazioni, introduce la possibilità per gli enti locali di utilizzare, per l’anno 2022, le risorse inerenti al Fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2021, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

Ne consegue, pertanto, che ciascun ente locale è tenuto ad indicare nel modello COVID-19/2022, le maggiori spese sostenute (impegnate) per l’anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, effettuate a valere sulle risorse del richiamato Fondo ex articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie, e con esclusione delle risorse di cui alla citata Tabella 1 allegata al Decreto n. 59033 del 1 Aprile 2021, che, si ribadisce,  potevano essere utilizzate solo per agevolazioni TARI.

Infine, per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, è stato possibile utilizzare il contributo straordinario attribuito nel 2022 ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022 e successivi rifinanziamenti. A tal fine, si precisa che nel modello COVID-19/2022 ciascun ente locale è tenuto ad indicare anche le maggiori spese sostenute (impegnate) per l’anno 2022 a valere su tale contributo e nei limiti dello stesso contributo. Tanto si chiede al fine di ottenere una certificazione che rappresenti integralmente le maggiori spese sostenute dall’ente a causa dell’incremento degli oneri per energia elettrica e gas.

Infine, corre l’obbligo segnalare che non deve essere invece indicato fra le maggiori spese il differenziale di spesa a valere sulle risorse proprie.