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Cessazione dell’Anagrafe delle Onlus dal 01/01/2026

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato ufficiale di ieri, ha ricordato che “a partire dal primo gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate sarà soppressa. Le Onlus iscritte nell’Anagrafe, che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), entro e non oltre il 31 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106. Entro il medesimo termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 112/2017.”

Ricordiamo che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, all’art 82 intitolato “Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali” ai commi 6 e 7 stabilisce:

Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione (comma 6).

Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti (comma 7)”.

Quindi, cosa cambia per i tributi locali?

A partire dal prossimo 01 gennaio 2026 le Onlus cessano di esistere e dunque vengono meno tutte le esenzioni e le agevolazioni dei tributi locali riservate alle Onlus previste nei regolamenti locali in materia di tributi, mentre resteranno attive solo per gli Enti iscritti nel registro del terzo settore (Runts).

L’impatto maggiore, sicuramente verrà riscontrato sulla TARI e l’Imposta di Soggiorno.

Qualora un Ente abbia stabilito nel proprio regolamento TARI eventuali esenzioni o agevolazioni in favore delle Onlus, queste verranno meno dal 31/12/2025.

Nel caso in cui i Comuni abbiano intenzione di prevedere forme di agevolazioni in favore degli enti non commerciali del terzo settore iscritti al Runts, per l’anno 2026, dovranno intervenire con una modifica regolamentare, da adottare entro il 30 aprile 2026.

Diverse tempistiche di approvazione per il regolamento dell’Imposta di soggiorno, in quanto esso potrà essere approvato in qualunque momento dell’anno, con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del regolamento nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.

Delfino & Partners spa sarà lieta di affiancare il Vostro ufficio tributi nella stesura e/o revisione dei regolamenti comunali.

Chiamateci in studio a Milano 02-26688686 o Alessandria 0131-52794 oppure mandate mail a info@gruppodelfino.it