Cessazione partita IVA da parte di dipendenti pubblici neo - assunti
L'Agenzia delle entrate, nella risposta n. 20/2019, fornita nell'ambito della consulenza giuridica, chiarisce che nella disciplina dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP non si rinvengono disposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere l'attribuzione della partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi ad attività di lavoro autonomo precedentemente svolta. Anzi, in linea generale, la cessazione dell'attività professionale, con conseguente cessazione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate. Pertanto, il professionista che non svolge più l'attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti, a meno che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo per poi chiudere la partita IVA. In tale evenienza, vanno computate nell'ultima dichiarazione annuale IVA, ove effettuate, anche le prestazioni per le quali non si è verificata l'esigibilità dell'imposta.
Il problema era stato posto in merito ad alcuni dipendenti assunti di recente per concorso con rapporto di lavoro di dipendente pubblico a tempo pieno, già titolari di partita IVA in ragione dello svolgimento, prima di entrare in servizio, di un'attività professionale, che ne richiedevano il mantenimento per il tempo necessario a riscuotere i crediti maturati in precedenza..
L'Agenzia, però, non si esprime sulla questione sotto il profilo dell'applicazione della complessa disciplina delle inconferibilità e incompatibilità riguardanti il rapporto di pubblico impiego, per difetto di competenza.