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Cessione crediti della pubblica amministrazione

La Corte Conti Veneto, con parere n. 231/2025 ha risposto a quesito su un tema interessante su cui il nostro studio ha lavorato, ovvero la cessione dei crediti del Comune ad altri soggetti, al fine di migliorare la liquidità, ridurre residui attivi e FCDE, migliorare l’esposizione creditoria in stato patrimoniale.

Il Comune istante ha evidenziati di intendere “valutare la possibilità di procedere alla cessione pro soluto, in favore di soggetti terzi specializzati nella gestione e nel recupero crediti, di posizioni di natura tributaria o patrimoniale iscritte a ruolo e già affidate all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, la cui riscossione coattiva si è rivelata inefficace ovvero eccessivamente onerosa per l’Ente. Tale cessione si inserirebbe successivamente all’esecuzione del discarico del ruolo e prima dello stralcio dei residui attivi dalle scritture contabili”.

Richiamato, dunque, il disposto degli artt. 76 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e 8 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79,il Comune ha chiesto di conoscere:

a) se sia ammissibile, per un ente locale, procedere alla cessione, a soggetti terzi qualificati, di crediti pecuniari di natura tributaria o patrimoniale, la cui riscossione coattiva si è dimostrata infruttuosa;

b) in caso affermativo, quali siano i vincoli contabili e le modalità operative cui l’Ente è tenuto a conformarsi per l’effettuazione della suddetta operazione.

La Sezione ha risposto nel seguente modo:

Per quanto concerne il primo quesito, gli enti locali possono porre in essere operazioni di cessione a soggetti qualificati di crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili, aventi natura tributaria o patrimoniale (con esclusione di quelli aventi natura contributiva), qualora le ordinarie procedure di riscossione coattiva si siano rivelate infruttuose.

A tal proposito, occorre rilevare che, nel caso in cui tale attività sia stata affidata all’Agenzia delle entrate - Riscossione, la cedibilità dei crediti presuppone che l’ente cedente sia l’unico soggetto titolare alla sua riscossione, sicché la stessa è subordinata al previo discarico dei relativi ruoli, sulla base della normativa applicabile ratione temporis. In proposito, si segnala che, dapprima, con il d.lgs 29 luglio 2024, n. 110 e, poi, con il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, recante il “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”, è stata, inter alia, ridisegnata la procedura di discarico delle quote affidate all’Agenzia delle entrate - Riscossione di cui agli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, prevedendo, da ultimo, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 243), rilevanti novità in materia di discarico automatico (art. 211, commi 1 e 2), discarico anticipato (art. 211, commi 3 e 4) e riaffidamento dei carichi (art. 213).

In merito al secondo quesito, si rileva, in primo luogo, che la cessione dei crediti, costituendo una modalità straordinaria di gestione delle entrate, ricade, ai sensi dell’art. 52 del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, nell’ambito della potestà regolamentare dell’Ente. Al fine di porre in essere tale operazione è, dunque, necessario che l’Ente abbia adottato una specifica disciplina che preveda l’istituto e regoli le principali condizioni e modalità applicative della procedura nell’ambito del regolamento di contabilità, di cui all’art. 152 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), o del regolamento delle entrate (sul punto, cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazioni 22 luglio 2010, n. 108 e 29 settembre 2010, n. 153).

In secondo luogo, questa Corte ha evidenziato che è da escludersi “la possibilità di cedere, di volta in volta, alcuni crediti a favore di cessionari scelti per l’occasione” (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione 14 settembre 2016, n. 40). L’art. 8 del d.l. n. 79/1997 ha, infatti, previsto che il cessionario debba essere scelto mediante “gara” - la cui disciplina oggi va ricondotta al d.lgs. n. 36/2023 recante il codice dei contratti pubblici - tra i “soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno”. L’art. 76 della legge n. 342/2000 ha poi aggiunto che i rapporti tra il cessionario e l’ente locale sono regolati da convenzione. Dall’esame delle due norme si evince, dunque, che il cessionario deve essere soggetto idoneo, scelto previa procedura competitiva, e che la convenzione determini, sulla base delle condizioni risultanti dall’offerta di gara, sia l’oggetto della cessione, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge (crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili), sia il prezzo della stessa, in base alla natura del credito e alla sua effettiva possibilità di realizzo (caratteristiche del debitore, anzianità del credito, procedure utilizzabili per il recupero etc.). Il prezzo così determinato sarà inferiore al valore nominale del credito, per cui l’ente realizzerà una minore entrata che deve trovare giustificazione in un’analisi dalla quale emerga sia la necessità di “realizzare celermente i relativi incassi” (come indicato dall’art. 8 del d.l. n. 79/1997) sia i vantaggi del ricorso a tale istituto rispetto al proseguimento delle procedure di riscossione coattiva - da valutare anche alla luce delle citate novità introdotte in materia quali il riaffidamento dei carichi - a fronte, ad esempio, dell’esistenza di particolari difficoltà nelle procedure di riscossione e della necessità di evitare ulteriori aggravi di costi per l’ente.

Il credito può essere ceduto solo pro soluto, trasferendo cioè sul cessionario il rischio di insolvenza del debitore ceduto, come si evince dalla lettura del comma 1 dell’art. 8 del d.l. n. 79/1997, ove dispone che la cessione “deve essere effettuata a titolo definitivo”, e del comma 2 dell’art. 76 della l. n. 342/2000, secondo cui l’ente cedente garantisce la sola “esistenza dei crediti al tempo della cessione” e non anche il pagamento del debitore.


Sotto il profilo delle scritture della contabilità finanziaria, l’incasso che deriva dalla cessione dei crediti assume la stessa natura dell’entrata relativa ai crediti ceduti e va registrato con imputazione ai relativi residui attivi, in diminuzione per la parte riscossa e a stralcio della parte del credito definitivamente non incassata. Sul risultato di amministrazione, l’operazione produce una diseconomia nella gestione dei residui pari alla parte del credito non riscossa e cancellata dai residui. Trattandosi di crediti in sofferenza, tuttavia, dovrebbe trovare applicazione la relativa quota accantonata nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 3.3. dell’allegato A/2 al d.lgs. n. 118/2011), sicché la riduzione della quota accantonata in avanzo e il corrispondente aumento dell’avanzo libero dovrebbe controbilanciare l’effetto negativo sul risultato di amministrazione determinato dalla cancellazione della quota di residui attivi pari alle minori entrate derivanti da un prezzo di cessione inferiore al loro valore nominale. Qualora i crediti siano stati (re)imputati a esercizi futuri in relazione al tempo stimato per la loro realizzazione, dovrà necessariamente essere cancellata anche l’entrata prevista nei futuri esercizi e, in contropartita, dovrà essere cancellata una pari spesa o dovranno essere individuate le pertinenti coperture.


Per quanto riguarda le rilevazioni nella contabilità economico-patrimoniale, i crediti oggetto di cessione sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale all’interno dei crediti di funzionamento, con il relativo fondo svalutazione portato in detrazione. A seguito della cessione, l’ammontare dei crediti iscritti nell’attivo deve essere ridotto per un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti e, parimenti, il fondo svalutazione crediti deve essere ridotto in misura pari all’accantonamento relativo ai crediti ceduti. In altri termini la riduzione dell’attivo è pari al valore netto dei crediti oggetto di trasferimento. Tale importo deve essere raffrontato con il prezzo della cessione. Se quest’ultimo è inferiore rispetto al valore dei crediti iscritto nell’attivo al netto della corrispondente quota del fondo svalutazione, la differenza determina un’insussistenza dell’attivo, che confluisce tra i componenti straordinari negativi del conto economico. Se, invece, il prezzo di cessione è superiore al valore netto dei crediti iscritti nello stato patrimoniale, si determina, per la differenza, una sopravvenienza dell’attivo, che confluisce tra i componenti positivi del conto economico. Qualora, infine, il prezzo di cessione è pari al valore dei crediti iscritto nell’attivo al netto della corrispondente quota del fondo svalutazione, non risultano rilevazioni nel conto economico dell’esercizio in cui avviene l’operazione in quanto la perdita è già stata iscritta tra i costi, sotto forma di accantonamento al fondo svalutazione crediti, nell’esercizio o negli esercizi in cui tale accantonamento è stato effettuato.