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Cessione di fabbricato strumentale ed effetti sul pro-rata IVA

Con la Risposta n. 231/2025, l’Agenzia delle Entrate affronta il tema della strumentalità dei beni ai fini del calcolo della percentuale di detrazione IVA, offrendo chiarimenti per enti non commerciali e soggetti che effettuano sia operazioni esenti che imponibili.

Nel caso di specie una Fondazione ONLUS esercita come attività principale quella di casa di riposo (esente IVA) ed in via secondaria quella di locazione immobiliare (imponibile IVA) di un bene classificato come “strumentale” per natura, dal punto di vista catastale ma, originariamente, anche contabile.

Da sempre contabilizzato come immobilizzazione materiale, quindi ammortizzabile, dal 2022 in ottica di vendita è stato spostato nell’attivo circolante (beni merce). La vendita è avvenuta nel 2024 con opzione per l’imponibilità. La Fondazione riteneva che, non essendo più ammortizzabile, il bene dovesse essere considerato bene merce e quindi incluso nel calcolo del pro-rata IVA. A supporto, richiamava il principio contabile OIC 16 e precedenti risposte dell’Agenzia (n. 165/2020 e n. 413/2023), sostenendo che la qualifica fiscale del bene dovesse prevalere su quella contabile.

Di diverso avviso l’Agenzia delle entrate, per la quale rileva la strumentalità originaria e l’occasionalità della cessione

Pur riconoscendo la riclassificazione contabile, sottolinea che:

  • Il bene è stato originariamente acquisito come strumentale e utilizzato per attività di locazione;
  • la cessione è un evento straordinario e occasionale, non rientrante nell’attività ordinaria della fondazione;
  • la vendita non qualifica l’attività economica esercitata, ma è residuale rispetto alla gestione ordinaria.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 2, del d.P.R. 633/1972, la cessione non deve essere considerata nel calcolo del pro-rata IVA, in quanto trattasi di bene ammortizzabile (strumentale) e non oggetto dell’attività propria.

La risposta ribadisce un principio fondamentale: la strumentalità va valutata in relazione all’attività ordinaria e abituale del soggetto passivo, non in base alla classificazione contabile o alla destinazione finale del bene. La occasionalità della cessione e la non pertinenza rispetto all’attività principale consentono di escludere la stessa, nel caso, dall’ambito del pro rata per operazioni esenti.